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Sez. 1, Sentenza n. 15481 del 20/06/2013 (Rv. 627112 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Domanda di risarcimento del danno per violazione di obblighi familiari nascenti da convivenza "more uxorio" - Revoca dell'ammissione per manifesta infondatezza della pretesa - Condizioni - Accertamento in concreto - Necessità - Tipologia di unione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2013-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627112-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO

In tema di patrocinio a spese dello Stato, la pretesa fatta valere nei confronti dell'ex convivente, diretta ad ottenere il risarcimento dei danni per violazione degli obblighi familiari, non può ritenersi manifestamente infondata - con conseguente revoca del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio - sul solo rilievo della "insussistenza sia normativa che giurisprudenziale dell'ipotesi di violazione degli obblighi familiari in ipotesi di persone unite dal solo vincolo more uxorio", dovendosi per contro, verificare in concreto la sussumibilità di tale posizione nell'ambito della categoria dei diritti fondamentali della persona, senza che assuma rilievo il tipo di unione al cui interno la lamentata lesione si sarebbe verificata.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 126 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)