Sez. 1, Ordinanza n. 711 del 02/03/1979 Cc. (dep. 21/04/1979) Rv. 141840 - 01
NULLITA NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - ISTRUZIONE - CONSUMAZIONE DEL POTERE DI DEDUCIBILITA - MOMENTO SUCCESSIVO AL COMPIMENTO DELLE FORMALITA DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO.*
NULLITA NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - ISTRUZIONE - CONSUMAZIONE DEL POTERE DI DEDUCIBILITA - MOMENTO SUCCESSIVO AL COMPIMENTO DELLE FORMALITA DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO.*
Il potere di dedurre le nullita verificatisi in istruttoria e riguardanti l'imputato o la sua difesa si consuma in limine judici, ossia dopo il compimento delle formalita di apertura del dibattimento e dunque in un momento del processo coincidente con quello in cui, a norma dell'art 439 cod proc pen, vanno trattate e decise le questioni preliminari.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 439 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 534 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)