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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 67 del 1991

Decisione
decisa il 1991-01-28, depositata il 1991-02-08
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:67
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 17012

  • Impiego pubblico
  • Personale della soppressa carriera ordinaria di concetto delle direzioni provinciali del tesoro
  • Estensione a tale personale dei benefici di cui al D.P.R. 1 giugno 1972 n. 319
  • Decorrenza dal 1 luglio 1972
  • Mancata previsione
  • Prospettata violazione dei principi di eguaglianza e buon andamento della p. a.
  • Restituzione degli atti per ius superveniens.
Leggi la massima
Restituzione degli atti al giudice a quo affinché provveda al riesame della rilevanza della questione alla luce dell'art. 1, legge 4 agosto 1990, n. 238, il quale, con interpretazione autentica, ha previsto che i benefici dell'art. 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, avranno decorrenza, agli effetti giuridici, dal 1 luglio 1972, così come previsto dal d.P.R. 1 giugno 1972, n. 319, o comunque dalla data di nomina, se successiva.

Norme impugnate

  • art. 3 legge 17 dicembre 1986, n. 890

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890 ("Integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro"), promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1989 dal T.A.R. della Liguria sui ricorsi riuniti proposti da Floridia Maria Teresa contro il Ministero del Tesoro ed altro, iscritta al n. 662 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1990; Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
punto 1
Ritenuto che, nel corso di due giudizi promossi dalla Signora Maria Teresa Floridia per l'annullamento dei provvedimenti con cui l'Amministrazione del tesoro, nell'inquadrarla nella posizione di Vice Direttore - 8ª qualifica funzionale ai sensi della legge 17 dicembre 1986, n. 890, le riconosceva l'operatività della nomina agli effetti giuridici ed economici solo dall'8 gennaio 1987, il T.A.R. della Liguria, con ordinanza del 9 novembre 1989, pervenuta alla Corte costituzionale il 10 ottobre 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge citata, nella parte in cui non prevede che i benefici del d.P.R. 1° giugno 1972, n. 319 - estesi al personale della soppressa carriera ordinaria di concetto delle direzioni provinciali del tesoro alle condizioni ivi indicate abbiano decorrenza, agli effetti giuridici, dal 1° luglio 1972;
punto 2
Considerato che, con interpretazione autentica nel senso propugnato dal giudice remittente, l'art. 1 della legge 4 agosto 1990, n. 238 ("Interpretazione autentica dell'art. 8, comma 6, della legge 7 agosto 1985, n. 427, e dell'art. 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, recante integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento, rispettivamente, della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro"), ha precisato che i benefici dell'art. 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, avranno decorrenza, agli effetti giuridici, dal 1° luglio 1972, così come previsto dal d.P.R. 1° giugno 1972, n. 319, o comunque dalla data del decreto di nomina, se successiva; che pertanto occorre restituire gli atti al giudice remittente affinché valuti la rilevanza della questione alla stregua della legge sopravvenuta;
punto 3
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per la Regione Liguria. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991. Il Presidente: CONSO Il redattore: MENGONI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria l'8 febbraio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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