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Sez. 6, Sentenza n. 21 del 26/11/1966 Ud. (dep. 30/03/1967) Rv. 103871 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE - PECULATO - CASSE DI RISPARMIO - SONO ENTI PUBBLICI - DIRETTORE DI AGENZIA - E PUBBLICO UFFICIALE - APPROPRIAZIONE DI DANARO DELLA CASSA-SUSSISTENZA DEL REATO.*
Stato
decisa il 1966-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/103871-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE - PECULATO - CASSE DI RISPARMIO - SONO ENTI PUBBLICI - DIRETTORE DI AGENZIA - E PUBBLICO UFFICIALE - APPROPRIAZIONE DI DANARO DELLA CASSA-SUSSISTENZA DEL REATO.*

Le casse di risparmio (nella speciè cassa di risparmio delle province lombarde) sono enti pubblici, a nulla rilevando che l'art 25 della legge n 141 del 1938, nell'attribuire ad alcuni istituti di credito la qualifica di istituti di diritto pubblico, non abbia fatto ad esse alcun esplicito cenno, giacche la natura pubblica delle predette casse si desume dalle loro finalita istituzionali di preminente interesse pubblico (raccolta del risparmio, destinazione di parte degli utili a scopi di assistenza pubblica), dal procedimento costitutivo, nonche dalla loro struttura. Pertanto il direttore di Agenzia di una cassa di risparmio, che e pubblico ufficiale, commette peculato se si appropria del danaro dell'istituto di cui ha il possesso per ragioni di ufficio. (prima parte. Conf 103834, anno 1967, 102513, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 357 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)