Sez. 3, Sentenza n. 9736 del 25/07/2000 (Rv. 538762 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PRESTAZIONI | Crediti dei farmacisti per medicinali forniti agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale - Rimborso - Costituzione in mora della USL obbligata al pagamento - Intimazione scritta ex art. 1219, primo comma, cod. civ. - Necessità - Portata.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PRESTAZIONI
Con riguardo alle somme che le Unità Sanitarie locali devono rimborsare ai farmacisti sulla base delle distinte contabili da questi presentate entro il giorno 15 del mese, il sopraggiungere della scadenza all'uopo fissata dall'art. 10 dell'Accordo Nazionale USL Farmacisti, approvato con D.P.R. 15 settembre 1979 (giorno 25 del mese di riferimento)non determina "mora ex re", atteso che le disposizioni sulla contabilità pubblica portano una deroga esplicita all'art. 1182 comma terzo cod. civ., in virtù della quale l'obbligazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro deve essere adempiuto al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza, sicché la costituzione in mora dell'amministrazione non avviene alla scadenza del termine, ai sensi dell'art. 1219 cod. civ., ma occorre una richiesta fatta per iscritto ai sensi del primo comma della detta norma, senza che peraltro all'indicato fine sia sufficiente il semplice invio delle distinte riepilogative contabili il cui scopo è unicamente quello di consentire alla USL di elaborare i conteggi necessari per la liquidazione del credito del farmacista.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1219, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)