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Sez. 5, Sentenza n. 692 del 14/01/2009 (Rv. 606046 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Notificazione presso il domiciliatario - Trasferimento del domiciliatario in luogo diverso da quello indicato nell'elezione di domicilio - Prevalenza dell'elemento personale sull'elemento topografico - Validità della notificazione.
Stato
decisa il 2009-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606046-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, nel caso di elezione di domicilio presso una persona determinata che assume la veste di domiciliatario, il dato di riferimento personale prevale su quello topografico con riguardo alla notificazione degli atti, e pertanto, se l'atto (nel caso di specie l'appello proposto dall'Amministrazione finanziaria) sia stato ricevuto direttamente dal domiciliatario ovvero da una persona addetta al domicilio, la notificazione è valida anche se eseguita nel luogo diverso in cui il domiciliatario abbia trasferito la sede principale dei suoi affari ed interessi, dovendosi, in tal caso, ritenere raggiunto lo scopo della notificazione, consistente nel porre in grado la persona presso la quale il domicilio è stato eletto di informare tempestivamente della notifica colui che lo aveva designato come domiciliatario.

Riferimenti normativi: Decr. Legisl. Luogoten. 31/12/1992 num. 546 art. 16 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)