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Sez. 4, Sentenza n. 5795 del 17/02/1984 Ud. (dep. 20/06/1984) Rv. 164896 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - DIRIGENTI E PREPOSTI - PREDISPOSIZIONE DEL MATERIALE NECESSARIO ALL'ALLESTIMENTO DEI MEZZI DI PROTEZIONE - INSUFFICIENZA - DOVERE DI VIGILANZA SUL LORO USO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164896-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - DIRIGENTI E PREPOSTI - PREDISPOSIZIONE DEL MATERIALE NECESSARIO ALL'ALLESTIMENTO DEI MEZZI DI PROTEZIONE - INSUFFICIENZA - DOVERE DI VIGILANZA SUL LORO USO - SUSSISTENZA.*

L'imprenditore o la persona idonea da lui delegata non possono e non devono limitarsi a mettere a disposizione dei singoli lavoratori il materiale necessario all'allestimento dei mezzi di protezione, limitandosi ad ordinare che se ne faccia uso, ma devono in concreto assicurarsi che ciò sia avvenuto. Invero, le norme di protezione e di sicurezza, poste a tutela della integrità fisica del lavoratore, devono essere attuate anche contro la volontà del lavoratore stesso; sicché risponde della loro violazione il datore di lavoro che non esplichi la necessaria sorveglianza alla rigorosa osservanza delle norme medesime. (Conf mass n 151784).*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 115 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 389 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)