Sez. 3, Sentenza n. 1640 del 08/04/1978 (Rv. 391032 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - IN GENERE - MODALITA DI UN INCIDENTE, COLPA DELLE PERSONE COINVOLTE, NESSO DI CAUSALITA - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - IN GENERE - MODALITA DI UN INCIDENTE, COLPA DELLE PERSONE COINVOLTE, NESSO DI CAUSALITA - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'apprezzamento del giudice del merito circa le modalita di un incidente stradale, il comportamento delle persone in esso coinvolte, le singole violazioni compiute dalle medesime, e, in particolare, la valutazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente nella produzione dell'evento dannoso, costituiscono altrettanti giudizi di fatto, incensurabili in Sede di legittimita, ove risultino immuni da errori logici e giuridici. (Conf 4644/76, mass n 383393; (Conf 2002/73, mass n 365149; (Conf 1814/73, mass n 364792; (Conf 2659/72, mass n 360245).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)