Sez. 4, Sentenza n. 1356 del 05/12/1988 Ud. (dep. 01/02/1989) Rv. 180355 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - REIEZIONE DELL'ISTANZA - MOTIVAZIONE SPECIFICA - NON NECESSITÀ - CONDIZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - REIEZIONE DELL'ISTANZA - MOTIVAZIONE SPECIFICA - NON NECESSITÀ - CONDIZIONE.*
La sentenza di appello non può ritenersi carente di motivazione sul punto relativo alla reiezione all'istanza di rinnovazione del dibattimento allorquando essa, pur senza enunciare in modo specifico le ragioni della sua Determinazione negativa, abbia implicitamente posto in luce, attraverso il richiamo all'adeguatezza degli elementi probatori acquisiti nel giudizio di primo grado, l'inutilità della rinnovazione stessa. (Conf mass n 156679).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 522 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)