Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione)
Testo in vigore al
Titolo VI. Immissione in libera pratica ed esenzione dai dazi all'importazione
Capo 1. Immissione in libera pratica
Art. 201 Ambito di applicazione e effetto
1. Le merci non unionali destinate al mercato dell'Unione o destinate all'uso o al consumo privato nell'ambito del territorio doganale dell'Unione sono vincolate al regime di immissione in libera pratica.
2. L'immissione in libera pratica comporta:
a) la riscossione dei dazi dovuti all'importazione;
b) la riscossione, ove opportuno, di altri oneri, come previsto dalle pertinenti disposizioni vigenti in materia di riscossione di tali oneri;
c) l'applicazione delle misure, dei divieti e delle restrizioni di politica commerciale, a meno che non debbano essere applicati in una fase precedente; e
d) l'espletamento delle altre formalità stabilite per l'importazione delle merci.
3. L'immissione in libera pratica attribuisce alle merci non unionali la posizione doganale di merci unionali.
Art. 202 Misure di politica commerciale
1. Qualora siano messi in libera pratica prodotti trasformati ottenuti nell'ambito del perfezionamento attivo e l'importo del dazio all'importazione sia calcolato conformemente all'articolo 86, paragrafo 3, le misure di politica commerciale da applicare sono quelle relative all'immissione in libera pratica delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai rottami e ai residui.
3. Qualora siano messi in libera pratica prodotti trasformati ottenuti nell'ambito del perfezionamento attivo e l'importo del dazio all'importazione sia calcolato conformemente all'articolo 85, paragrafo 1, le misure di politica commerciale applicabili a tali merci si applicano solo se le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo sono soggette a dette misure.
4. Laddove la legislazione dell'Unione stabilisca misure di politica commerciale per l'immissione in libera pratica, tali misure non si applicano ai prodotti trasformati immessi in libera pratica in seguito a perfezionamento passivo se:
a) i prodotti trasformati mantengono la loro origine unionale ai sensi dell'articolo 60;
b) il perfezionamento passivo comprende la riparazione, incluso il sistema degli scambi standard di cui all'articolo 261; o
c) il perfezionamento passivo interviene successivamente ad altre operazioni di perfezionamento ai sensi dell'articolo 258.
Capo 2. Esenzione dai dazi all'importazione
Sezione 1. Merci in reintroduzione
Art. 203 Ambito di applicazione e effetto
1.
Le merci non unionali che, dopo essere state inizialmente esportate come merci unionali dal territorio doganale dell'Unione, vi sono reintrodotte entro tre anni e sono dichiarate per l'immissione in libera pratica sono esentate dai dazi all'importazione, su richiesta della persona interessata.
Il primo comma si applica anche quando le merci in reintroduzione costituiscono soltanto una frazione delle merci precedentemente esportate fuori del territorio doganale dell'Unione.
2. Il termine di tre anni di cui al paragrafo 1 può essere superato per tener conto di circostanze particolari.
3.
Se, anteriormente alla loro esportazione dal territorio doganale dell'Unione, le merci in reintroduzione erano state immesse in libera pratica in esenzione da dazio o con dazio all'importazione ridotto a causa di un particolare uso finale, l'esenzione di cui al paragrafo 1 è accordata soltanto se esse devono essere immesse in libera pratica per lo stesso uso finale.
Se l'uso finale per il quale le merci in questione devono essere immesse in libera pratica non è più lo stesso, l'importo del dazio all'importazione viene ridotto dell'importo eventualmente riscosso all'atto della loro prima immissione in libera pratica. Se quest'ultimo importo è superiore a quello applicato all'immissione in libera pratica delle merci in reintroduzione, non viene concesso alcun rimborso.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano alle merci unionali che hanno perso la loro posizione doganale come merci unionali a norma dell'articolo 154 e che vengono successivamente immesse in libera pratica.
5. L'esenzione dai dazi all'importazione è concessa unicamente se le merci vengono reintrodotte nello stato in cui sono state esportate.
6. L'esenzione dai dazi all'importazione è accompagnata da informazioni attestanti che le condizioni per l'esenzione sono soddisfatte.
Art. 204 Merci che beneficiano delle misure stabilite dalla politica agricola comune
L'esenzione dai dazi all'importazione di cui all'articolo 203 non è concessa per le merci beneficiarie di misure stabilite dalla politica agricola comune che ne comportino l'esportazione dal territorio doganale dell'Unione, salvo che sia altrimenti disposto in casi specifici.
Art. 205 Merci precedentemente vincolate al regime di perfezionamento attivo
1. L'articolo 203 si applica ai prodotti trasformati inizialmente riesportati dal territorio doganale dell'Unione dopo essere stati vincolati al regime di perfezionamento attivo.
2. Su richiesta del dichiarante, che deve fornire le informazioni necessarie, l'importo dei dazi all'importazione sulle merci di cui al paragrafo 1 viene determinato a norma dell'articolo 86, paragrafo 3. La data di accettazione della dichiarazione di riesportazione è considerata come data di immissione in libera pratica.
3. L'esenzione dai dazi all'importazione di cui all'articolo 203 non viene concessa per i prodotti trasformati che sono stati esportati a norma dell'articolo 223, paragrafo 2, lettera c), a meno che sia assicurato che le merci non saranno vincolate al regime di perfezionamento attivo.
Art. 206 Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire:
a) i casi in cui le merci sono considerate reintrodotte nello stato in cui sono state esportate;
b) i casi particolari di cui all'articolo 204.
Art. 207 Conferimento di competenze di esecuzione
La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per la fornitura di informazioni di cui all'articolo 203, paragrafo 6.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.
Sezione 2. Pesca marittima e prodotti estratti dal mare
Art. 208 Prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare
1. Fatto salvo l'articolo 60, paragrafo 1, beneficiano di un'esenzione dai dazi all'importazione in caso di immissione in libera pratica:
a) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare territoriale di un paese o territorio non facente parte del territorio doganale dell'Unione unicamente da navi immatricolate o registrate in uno Stato membro e battenti bandiera di tale Stato;
b) i prodotti ottenuti a partire da prodotti di cui alla lettera a) a bordo di navi-officina che soddisfano le condizioni di cui alla medesima lettera a).
2. L'esenzione dai dazi all'importazione di cui al paragrafo 1 è sostenuta da prove che le condizioni definite in detto paragrafo sono rispettate.
Art. 209 Conferimento di competenze di esecuzione
La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per la fornitura delle prove di cui all'articolo 208, paragrafo 2.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.
Titolo VII. Regimi speciali
Capo 1. Disposizioni generali
Art. 210 Ambito di applicazione
Le merci possono essere vincolate a una delle seguenti categorie di regimi speciali:
a) transito, che comprende il transito esterno e interno;
b) deposito, che comprende il deposito doganale e le zone franche;
c) uso particolare, che comprende l'ammissione temporanea e l'uso finale;
d) perfezionamento, che comprende il perfezionamento attivo e passivo.
Art. 211 Autorizzazione
1.
È richiesta l'autorizzazione delle autorità doganali per:
a) il ricorso al regime di perfezionamento attivo o passivo, di ammissione temporanea o di uso finale;
b) la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale delle merci, salvo nei casi in cui il gestore delle strutture di deposito sia l'autorità doganale.
L'autorizzazione definisce le condizioni alle quali è consentito il ricorso a uno o più dei regimi di cui al primo comma o la gestione di strutture di deposito.
2.
Le autorità doganali concedono un'autorizzazione con effetto retroattivo quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) esistenza di un'esigenza economica certa;
b) non vi é stato alcun tentativo di frode relativamente alla domanda;
c) il richiedente ha dimostrato sulla base dei conti o delle scritture che:
i) tutti i requisiti del regime sono soddisfatti;
ii) se del caso, le merci possono essere individuate per il periodo considerato;
iii) tali conti o scritture consentono il controllo del regime;
d) possono essere espletate tutte le formalità necessarie a regolarizzare la situazione delle merci, compresa, se del caso, l'invalidamento delle dichiarazioni in dogana interessate;
e) nessuna autorizzazione con effetto retroattivo è stata concessa al richiedente entro tre anni dalla data di accettazione della domanda;
f) non è richiesto un esame delle condizioni economiche tranne quando una domanda riguarda il rinnovo di un'autorizzazione per operazioni e merci della stessa natura;
g) la domanda non riguarda la gestione delle strutture di deposito per il deposito doganale di merci;
h) quando una domanda riguarda il rinnovo di un'autorizzazione per operazioni e merci della stessa natura, la domanda è presentata entro tre anni dalla scadenza dell'autorizzazione originale.
Le autorità doganali possono concedere un'autorizzazione con effetto retroattivo anche quando le merci vincolate a un regime doganale non sono più disponibili nel momento in cui la domanda per tale autorizzazione è stata accettata.
3. Salvo che sia altrimenti disposto, l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa esclusivamente alle persone che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
a) sono stabilite nel territorio doganale dell'Unione;
b) offrono tutte le necessarie garanzie di un ordinato svolgimento delle operazioni; si ritiene che un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali soddisfi detta condizione se nell'autorizzazione di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), si tiene conto dell'attività relativa al regime speciale interessato;
c) qualora per le merci vincolate a un regime speciale possano sorgere un'obbligazione doganale o altre imposte, costituiscono una garanzia a norma dell'articolo 89;
d) per i regimi di ammissione temporanea o perfezionamento attivo, utilizzano o fanno utilizzare le merci o effettuano o fanno effettuare operazioni di perfezionamento delle merci.
4. Salvo che sia altrimenti disposto e in aggiunta al paragrafo 3, l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa soltanto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) le autorità doganali possono garantire l'esercizio della vigilanza doganale senza dover introdurre misure amministrative sproporzionate rispetto alle esigenze economiche in questione;
b) gli interessi essenziali dei produttori dell'Unione non vengono pregiudicati dall'autorizzazione per il regime di perfezionamento (condizioni economiche).
5. Salvo prova contraria o qualora le condizioni economiche siano da considerare soddisfatte, si considera che non vi sia alcun pregiudizio per gli interessi essenziali dei produttori dell'Unione ai sensi del paragrafo 4, lettera b).
6. Qualora esistano prove di un probabile pregiudizio per gli interessi essenziali dei produttori dell'Unione, viene effettuato un esame delle condizioni economiche a livello dell'Unione.
Art. 212 Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire:
a) le condizioni per la concessione dell'autorizzazione per i regimi di cui all'articolo 211, paragrafo 1;
b) le deroghe alle condizioni di cui all'articolo 211, paragrafi 3 e 4;
c) i casi in cui le condizioni economiche sono considerate soddisfatte ai sensi dell'articolo 211, paragrafo 5.
Art. 213 Conferimento di competenze di esecuzione
La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali relative all'esame delle condizioni economiche di cui all'articolo 211, paragrafo 6.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.
Art. 214 Scritture
1.
Fatta eccezione per il regime di transito e salvo che sia altrimenti disposto, il titolare dell'autorizzazione, il titolare del regime e tutte le persone che svolgono un'attività che comporta il deposito, la lavorazione o la trasformazione delle merci, oppure la vendita o l'acquisto delle merci nelle zone franche, tengono delle scritture adeguate nella forma approvata dalle autorità doganali.
Le scritture contengono le informazioni e le indicazioni che consentono alle autorità doganali di sorvegliare il regime in questione, in particolare per quanto riguarda l'identificazione, la posizione doganale e i movimenti delle merci vincolate a tale regime.
2. Si ritiene che un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali rispetti l'obbligo di cui al paragrafo 1 se le sue scritture sono adeguate alla finalità del regime speciale interessato.
Art. 215 Appuramento di un regime speciale
1. Nei casi diversi dal regime di transito e fatto salvo l'articolo 254, un regime speciale è appurato quando le merci vincolate a tale regime, o i prodotti trasformati, sono vincolati a un successivo regime, sono usciti dal territorio doganale dell'Unione, sono stati distrutti e non restano i residui, o sono abbandonati allo Stato conformemente all'articolo 199.
2. Il regime di transito è appurato dalle autorità doganali quando esse sono in grado di stabilire, sulla base di un confronto tra i dati di cui dispone l'ufficio doganale di partenza e quelli di cui dispone l'ufficio doganale di destinazione, che il regime si è concluso correttamente.
3. Le autorità doganali adottano tutte le misure necessarie a regolarizzare la situazione delle merci per le quali un regime non è stato appurato alle condizioni stabilite.
4. Salvo che sia altrimenti disposto, l'appuramento del regime ha luogo entro un dato termine.
Art. 216 Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire il termine di cui all'articolo 215, paragrafo 4.
Art. 217 Conferimento di competenze di esecuzione
La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per l'appuramento di un regime speciale di cui all'articolo 215.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.
Art. 218 Trasferimento di diritti e obblighi
I diritti e gli obblighi del titolare di un regime riguardo alle merci vincolate a un regime speciale diverso dal transito possono essere trasferiti interamente o in parte a un'altra persona che soddisfi le condizioni previste per il regime in questione.
Art. 219 Circolazione delle merci
In casi specifici, le merci vincolate a un regime speciale diverso dal transito o collocate in una zona franca possono circolare da una località all'altra del territorio doganale dell'Unione.
Art. 220 Manipolazioni usuali
Le merci vincolate al regime di deposito doganale o a un regime di perfezionamento o collocate in una zona franca possono essere oggetto di manipolazioni usuali intese a garantirne la conservazione, a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararle per la distribuzione o la rivendita.
Art. 221 Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire:
a) i casi e le condizioni relativi alla circolazione delle merci vincolate a un regime speciale diverso dal transito o collocate in una zona franca conformemente all'articolo 219;
b) le manipolazioni usuali delle merci vincolate al regime di deposito doganale o a un regime di perfezionamento o collocate in una zona franca conformemente all'articolo 220.