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Riguardante disposizioni sui manicomi e sugli alienati

Testo in vigore al

Custodia e cura degli alienati.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. Debbono essere custodite e curate nei manicomi le persone affette per qualunque causa da alienazione mentale, quando siano pericolose a se' o agli altri o riescano di pubblico scandalo e non siano e non possano essere convenientemente custodite e curate fuorche' nei manicomi. Sono compresi sotto questa denominazione, agli effetti della presente legge, tutti quegli istituti, comunque denominati, nei quali vengono ricoverati alienati di qualunque genere.

2. Puo' essere consentita dal Tribunale, sulla richiesta del Procuratore del Re, la cura in una casa privata, e in tal caso la persona che le riceve ed il medico che le cura assumono tutti gli obblighi imposti dal Regolamento.

3. Il direttore di un manicomio puo', sotto la sua responsabilita', autorizzare la cura di un alienato in una casa privata, ma deve darne immediatamente notizia al procuratore del Re e all'Autorita' di pubblica sicurezza.

Art. 2

1. L'ammissione degli alienati nei manicomi deve essere chiesta dai parenti, tutori o protutori, e puo' esserlo da chiunque altro nello interesse degli infermi e della societa'.

2. Essa e' autorizzata, in via provvisoria, dal pretore sulla presentazione di un certificato medico e di un atto di notorieta', redatti in conformita' delle norme stabilite dal Regolamento, ed in via definitiva dal tribunale in Camera di Consiglio sulla istanza del pubblico ministero, in base alla relazione del Direttore del manicomio e dopo un periodo di osservazione che non potra' eccedere in complesso un mese. Ogni manicomio dovra' avere un locale distinto e separato per accogliere i ricoverati in via provvisoria.3

3. L'Autorita' locale di Pubblica Sicurezza puo', in caso d'urgenza, ordinare il ricorso in via provvisoria, in base a certificato medico, ma e' obbligata a riferirne entro tre giorni al Procuratore del Re, trasmettendogli il cennato documento.

4. Tanto il pretore, quanto l'Autorita' locale di Pubblica Sicurezza, nei casi suindicati, debbono provvedere alla custodia provvisoria dei beni dell'alienato.

5. Colla stessa deliberazione dell'ammissione definitiva il Tribunale, ove non sia il caso, nomina un amministratore provvisorio che abbia la rappresentanza legale degli alienati, secondo le norme dell'articolo 330 del codice civile sino a che l'Autorita' giudiziaria abbia pronunziato sull'interdizione.

6. E' loro applicabile l'articolo 2120 del codice civile.

7. Il Procuratore del Re deve proporre al Tribunale, per ciascun alienato, di cui sia autorizzata l'ammissione in un manicomio o la cura in una casa privata, i provvedimenti che convenisse adottare in conformita' delle disposizioni contenute nel titolo X, libro I, del codice civile.

Art. 3

1. Il licenziamento dal Manicomio degli alienati guariti e' autorizzato con decreto del Presidente del Tribunale sulla richiesta o del Direttore del Manicomio, o delle persone menzionate nel primo comma dell'articolo precedente o della Deputazione provinciale.

2. Negli ultimi due casi dovra' essere sentito il Direttore.

3. Sul reclamo degli interessati il Presidente potra' ordinare una perizia.

4. In ogni caso contro il decreto del Presidente e' ammesso il reclamo al Tribunale.

5. Il Direttore del Manicomio puo' ordinare il licenziamento, in via di prova, dell'alienato che abbia raggiunto un notevole grado di miglioramento, e ne dara' immediatamente comunicazione al Procuratore del Re ed all'Autorita' di Pubblica Sicurezza.

Art. 4

1. Il Direttore ha piena autorita' nel servizio interno sanitario e l'alta sorveglianza su quello economico per tutto cio' che concerno il trattamento dei malati, ed e' responsabile dell'andamento del manicomio e dell'esecuzione della presente legge nei limiti delle sue attribuzioni.

2. Esercita pure il potere disciplinare nei limiti del seguente articolo.

3. Alle sedute della Deputazione provinciale o delle Commissioni e Consigli amministrativi, nelle quali debbansi trattare materie tecnico-sanitarie, il Direttore del manicomio interverra' con voto consultivo.

Art. 5

1. I Regolamenti speciali di ciascun manicomio dovranno contenere le disposizioni d'indole mista sanitaria ed amministrativa, come quelle relative alle nomine del personale tecnico-sanitario, al numero degli infermieri in proporzione degli infermi, agli orari di servizio e di liberta', ai provvedimenti disciplinari da attribuirsi secondo i casi alla competenza dell'amministrazione o del direttore, e ad altri provvedimenti dell'indole suindicata.

2. Detti Regolamenti dovranno essere deliberati, sentito il Direttore del manicomio, dall'Amministrazione provinciale o dalla Commissiono amministrativa, se trattasi d'Opera pia, e saranno approvati dal Consiglio superiore di sanita' con le forme e modi stabiliti dall'articolo 198 della legge comunale e provinciale.

Art. 6

1. Nulla e' innovato alle disposizioni vigenti circa l'obbligo delle province di provvedere alle spese pel mantenimento degli alienati poveri.

2. La spesa pel trasporto di questi al manicomio e' a carico dei Comuni nei quali essi si trovano nel momento in cui l'alienazione mentale viene constatata; quella per ricondurli in famiglia e' a carico della Provincia a cui incombeva l'obbligo del mantenimento; quella del trasferimento da un manicomio all'altro a carico della Provincia che l'ha ordinato.

3. Le speso di qualunque genere per gli alienati esteri sono a carico dello Stato, salvo gli effetti delle relative Convenzioni internazionali.

4. Le spese per gli alienati condannati o giudicabili, ricoverati sia in manicomi giudiziari, sia in sezioni speciali di quelli comuni, sono a carico dello Stato, pei condannati fino al termine di espiazione della pena e pei giudicabili fino al giorno in cui l'Autorita' giudiziaria dichiari non farsi luogo a procedimento a carico di essi. Negli altri casi, compreso quello contemplato dall'articolo 46 del Codice penale, la competenza della spesa e' regolata dalle norme comuni.

Art. 7

1. Le controversie relative alle spese per gli alienati nelle quali siano interessati lo Stato, o piu' provincie, o Comuni, o istituzioni di pubblica beneficenza che abbiano obbligo del mantenimento degli alienati, appartenenti a provincie diverse, sono di competenza della quarta Sezione del Consiglio di Stato.

2. Tutte le altre controversie di tal natura sono di competenza, della Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa.

3. Contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa e' ammesso solo il ricorso alla IV Sezione, ai termini dell'articolo 24, numero 4, della legge 2 giugno 1889, n. 6166.

Art. 8

1. La vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata e' affidata al Ministro dell'interno ed ai Prefetti.

2. Essa e' esercitata in ogni provincia da una Commissione composta del Prefetto, che la presiede, del medico provinciale e di un medico alienista nominato dal Ministro dell'Interno.4

3. Il Ministro deve disporre ispezioni periodiche.

4. E' applicabile ai manicomi pubblici e privati la disposizione dell'articolo 35 della legge 22 dicembre 1888 sulla tutela dell'igiene e della sanita' pubblica.

5. Le spese per le ispezioni ordinarie o straordinarie sono impostate nel bilancio del Ministero dell'Interno, salvo rimborso dalle amministrazioni interessate, secondo le norme fissate dal Regolamento, nel caso che siano constatate trasgressioni delle disposizioni contenute nella presente legge e nel Regolamento.

6. Alle dette amministrazioni e' fatto salvo il regresso contro gli amministratori e gli impiegati responsabili delle trasgressioni.

7. Le controversie relative alla competenza di tali spese sono decise, anche nel merito, dalla IV Sezione del Consiglio di Stato, in Camera di consiglio.

Art. 9

1. Nel caso di gravi trasgressioni della presente legge e del relativo Regolamento, il Prefetto, senza pregiudizio delle sanzioni penali che fossero applicabili, puo', sentito il Consiglio provinciale di sanita', al quale e' per l'oggetto aggregato il medico alienista, di cui all'articolo precedente, sospendere o revocare l'autorizzazione di apertura e di esercizio pei manicomi privati.

2. Contro tale provvedimento e' ammesso il ricorso al Ministro dell'Interno, il quale provvede, sentito il Consiglio di Stato o il Consiglio Superiore di Sanita', a seconda dell'indole della controversia.

3. Pei manicomi pubblici si provvede in conformita' della legge che regola l'ente, al quale appartengono.

Art. 11

1. Dal giorno dell'attuazione della presente legge e' abrogata ogni contraria disposizione generale o speciale vigente in materia.

2. E' data facolta' al Governo del Re di provvedere all'ordinamento delle ispezioni periodiche a mezzo d'ispettori della pubblica beneficenza, e di determinare col Regolamento, sentito il Consiglio di Stato ed il Consiglio Superiore di Sanita', le norme per la esecuzione della presente legge e le penalita' per le contravvenzioni alla legge e al Regolamento medesimo.

3. Tali penalita' non potranno estendersi oltre le 1000 lire, senza pregiudizio delle pene maggiori sancite dal Codice Penale pei reati da essa previsti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 febbraio 1904.
VITTORIO EMANUELE.
GIOLITTI.
Visto: Il Guardasigilli: Ronchetti.