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Sez. U, Ordinanza n. 12246 del 19/08/2002 (Rv. 556961 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Ammissibilità - Limiti - Sentenza sulla giurisdizione resa dal giudice tributario - Effetto preclusivo del regolamento preventivo - Configurabilità.
Stato
decisa il 2002-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556961-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

Il principio secondo il quale, a seguito della nuova formulazione dell'art. 367 cod. proc. civ., il disposto della prima parte dell'art. 41 stesso codice deve essere interpretato nel senso che qualsiasi decisione emanata dal giudice ha efficacia preclusiva del regolamento preventivo di giurisdizione si applica anche ai procedimenti introdotti dinanzi al giudice tributario, essendo la norma ex art. 41 citata applicabile a qualsiasi procedimento giurisdizionale, a prescindere dalla natura del giudice presso il quale il procedimento risulti incardinato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)