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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 379 del 1989

Decisione
decisa il 1989-07-03, depositata il 1989-07-06
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:379
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 13505

  • Indipendenza e responsabilità del giudice
  • Commissioni tributarie
  • Compensi spettanti ai componenti
  • Determinazione con decreto ministeriale
  • Manifesta infondatezza della questione.
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.
  • Cost., art. 108.
Leggi la massima
I compensi dei componenti le commissioni tributarie non sono assimilabili alla vera e propria retribuzione ma consistono in semplici emolumenti, la cui disciplina esula dalla previsione di cui all'art. 108 Cost., sia perché non attengono all'ambito dell'ordinamento giudiziario, sia perché proprio per il detto caratterere, sono inidonei ad incidere sull'indipendenza del giudice; consegue che la determinazione con decreto ministeriale della misura dei suddetti compensi non viola la riserva di legge "ex" art. 108, comma primo, Cost., né il principio di indipendenza di cui al successivo comma dello stesso articolo. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 108 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636).

Norme impugnate

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 1988 dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia Romagna, sezione di Parma, nel procedimento vertente tra Milana Angelo ed altri e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 148 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice relatore Francesco Saja;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia Romagna - sezione di Parma - nel corso di un giudizio proposto da Milana Angelo ed altri contro l'Intendenza di finanza di Piacenza ed altri, ha sollevato, in riferimento all'art. 108 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, recante norme sulla revisione della disciplina del contenzioso tributario; che, in particolare, secondo il giudice a quo la determinazione con decreto ministeriale della misura dei compensi spettanti ai componenti le commissioni tributarie violerebbe la riserva di legge prevista dall'art. 108, primo comma, Cost. e potrebbe altresì ledere il principio della indipendenza dei giudici tributari, di cui al secondo comma dello stesso articolo; che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata;
punto 2
Considerato che i compensi dei componenti le commissioni tributarie non sono assimilabili alla vera e propria retribuzione ma consistono in semplici emolumenti, la cui disciplina esula dalla previsione di cui all'art. 108 Cost., sia perché non attengono all'ambito dell'ordinamento giudiziario, sia perché, proprio per il detto carattere, sono inidonei ad incidere sull'indipendenza del giudice; che, pertanto, stando alla regolamentazione attuale, e pur non escludendo l'auspicio che la materia possa essere disciplinata in via generale, la questione di legittimità costituzionale attualmente sollevata va dichiarata sotto entrambi i profili manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata, in riferimento all'art. 108 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia Romagna - sezione di Parma - con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1989. Il Presidente e redattore: SAJA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 6 luglio 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze