Sez. 2, Sentenza n. 387 del 18/02/1963 (Rv. 260515 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - TERMINE - PER L'IMPUGNAZIONE DI REVOCAZIONE - DECORRENZA - DATA DELLA VERIFICAZIONE DELL'EVENTO RILEVANTE AI FINI DELLA DECORRENZA DEL TERMINE - INDICAZIONE IN CITAZIONE - IMPRESCINDIBILITA - INDICAZIONE GENERICA - INSUFFICIENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - TERMINE - PER L'IMPUGNAZIONE DI REVOCAZIONE - DECORRENZA - DATA DELLA VERIFICAZIONE DELL'EVENTO RILEVANTE AI FINI DELLA DECORRENZA DEL TERMINE - INDICAZIONE IN CITAZIONE - IMPRESCINDIBILITA - INDICAZIONE GENERICA - INSUFFICIENZA.*
In tema di revocazione l'esatta individuazione della data, in cui si e verificato l'evento (scoperta del dolo o della falsita o recupero di documenti), rilevante agli effetti della decorrenza del termine di impugnazione per revocazione, deve risultare dalla citazione in revocazione, e la relativa indicazione deve essere sin dall'inizio di chiara e immediata percezione, in guisa da consentire la possibilita di accertare l'osservanza o meno del termine perentorio di impugnazione. Il rigore della legge, giustificato dal fine di evitare facili ed artificiosi attacchi all'autorita del giudicato, non puo ritenersi soddisfatto da una generica indicazione quale la espressione 'pochi giorni primà anche se la sua precisazione puo essere fatta risultare dall'esito di prove da raccogliere nel corso del giudizio. (Conf 349/58).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)