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Sez. U - , Ordinanza n. 29174 del 21/12/2020 (Rv. 660098 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Rinuncia - Effetti.
Stato
decisa il 2020-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660098-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

La rinuncia al ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ove non accettata dalla controparte, la quale abbia fatto propria l'istanza di regolamento, resta priva di effetti, imponendo alla Corte di cassazione di pronunciare sulla giurisdizione, giacché rimane efficace l'atto di impulso processuale contenuto nel controricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 390

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)