Approvazione del regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto
Testo in vigore al
Regolamento
Titolo I. Ricoveri degli animali e locali annessi.
Regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto.
Art. 1
1. Chiunque intenda aprire una vaccheria per la produzione del latte destinato al consumo diretto, deve fare domanda al podesta', indicando la esatta ubicazione della vaccheria, le principali caratteristiche dei locali che la costituiscono, il numero degli animali e la razza cui appartengono, nonche' la consistenza e le condizioni dei locali per l'abitazione del personale addetto alla vaccheria.
2. Il podesta' fa eseguire dall'ufficiale sanitario e dal veterinario comunale, ognuno per la parte di sua competenza, un'ispezione per accertare le condizioni igieniche dei locali e lo stato sanitario del personale addetto e degli animali.
3. Fa, inoltre, accertare se i recipienti e gli utensili, da adibirsi alla raccolta e al trasporto del latte, corrispondono ai necessari requisiti di carattere igienico.
4. Degli accertamenti suddetti deve essere fatta relazione scritta, e, qualora essi siano favorevoli, il podesta' rilascia l'autorizzazione richiesta.
5. Nei casi di consorzi o di altri enti legalmente costituiti per la produzione del latte di cui trattasi, la domanda puo' essere avanzata dal presidente del consorzio o dell'ente per conto dei singoli interessati.
Art. 2
I locali da adibire a vaccheria devono possedere i seguenti requisiti:
a) ampiezza proporzionale al numero degli animali ricoverati, in ragione di non meno di mc. 30 per capo.
Puo' essere consentita una capacita' inferiore quando il veterinario giudichi che l'ambiente sia adeguatamente dotato di finestre e di canne di ventilazione;
b) sufficiente ricambio di aria, a mezzo di finestre comunicanti direttamente con l'esterno;
c) pavimento di materiale ben connesso, impermeabile, con pendenze e scoli regolari e adatti fognoli muniti di chiusini che consentano il facile e completo deflusso del liquame;
d) pareti in muratura intonacate o rivestite, fino all'altezza di m. 2 almeno dal suolo, di materiale liscio e lavabile. La parte non lavabile delle pareti deve essere colorata con tinta adatta a tener lontane le mosche (azzurro oltre mare, elettrico, ecc.);
e) mangiatoie di cemento o di altro materiale facilmente lavabile e disinfettabile.
Della vaccheria devono anche far parte:
1. Un locale attiguo, destinato alla filtrazione e alla refrigerazione del latte.
5. Detto locale deve avere il pavimento e le pareti con gli stessi requisiti prescritti per la stalla e le finestre munite di reticelle metalliche contro gli insetti.
2. Un locale attiguo per il deposito e la lavatura dei recipienti.
7. I locali, di cui ai precedenti numeri 1 e 2, possono anche essere ricavati dalla stalla mediante la costruzione, ad uno degli estremi di essa, di un tramezzo in muratura.
3. Locali distinti dalla vaccheria, per l'abitazione del personale di custodia, provvisti di latrina e di lavabo.
9. Tutti i locali suddetti devono essere dotati di abbondante acqua potabile o, in ogni caso, riconosciuta idonea dall'autorita' sanitaria, e tenuti costantemente con la massima nettezza.
10. La rinnovazione della tinta delle parti non lavabili delle pareti deve essere eseguita almeno una volta all'anno.
Art. 3
1. Nei casi in cui gli animali adibiti alla produzione del latte per il consumo diretto siano in numero limitato (6 capi al massimo) e nello stesso locale in cui sono stabulati siano ricoverati anche animali destinati ad altro uso, puo' essere consentita la permanenza nello stesso locale a condizione che gli uni siano separati dagli altri con adatto tramezzo e che lo spazio occupato dagli animali lattiferi sia sistemato in modo da soddisfare ai requisiti igienici prescritti per le vaccherie.
Art. 4
1. Ogni vaccheria deve essere dotata di adatta concimaia situata a conveniente distanza, e, possibilmente, collegata con mezzi meccanici per facilitare il trasporto del letame.
Art. 5
1. La lettiera deve essere fatta con paglia, od altre strame asciutto, e deve essere spesso rinnovata.
2. E' vietato adibire a lettiera materiale che sia stato altrimenti utilizzato.
3. Le dejezioni devono essere sollecitamente tolte dalla lettiera.
4. La rinnovazione della lettiera deve essere eseguita a conveniente distanza di tempo prima della mungitura.
Titolo II. Animali lattiferi.
Art. 6
1. Gli animali da latte, prima di essere adibiti alla produzione del latte destinato al consumo diretto, debbono avere gia' subito, con esito favorevole, la visita del veterinario comunale per l'accertamento dello stato sanitario e di nutrizione.
2. A prova di detta visita verra' rilasciato un certificato da staccare da registro a madre e figlia, secondo il modulo annesso al presente regolamento (Mod. n. 1). Il registro con la madre deve essere conservato dal veterinario comunale e la figlia dal proprietario degli animali per gli eventuali controlli da parte del veterinario provinciale.
3. Per la visita eseguita ed il rilascio del certificato e' dovuto al veterinario un compenso nella misura stabilita dall'autorita' comunale.
4. Ogni animale riconosciuto idoneo deve essere contrassegnato con marchio per l'identificazione.
5. Su detti animali deve esercitarsi assidua vigilanza veterinaria, e quelli che non risultino piu' idonei a causa di malattie croniche o di eccessivo, permanente deperimento fisiologico devono essere esclusi, previa marcatura a fuoco con la lettera R da imprimersi profondamente sulle corna.
Art. 7
1. L'alimentazione degli animali deve essere fatta con foraggi che non turbino le funzioni digestive e non alterino le normali qualita' organolettiche del latte.
2. In particolar modo e' vietato l'uso di foraggi velenosi e di quelli che possono comunicare al latte cattivo odore e sapore.
Art. 8
1. I proprietari e conduttori di vaccherie e, in loro assenza, le persone addette hanno l'obbligo di denunciare alla autorita' comunale qualunque malattia febbrile del bestiame, anche se di natura non infettiva.
2. Il veterinario comunale decide sull'opportunita' di separare l'animale malato dagli altri, e di permettere o meno l'uso del latte, dando per iscritto le necessarie disposizioni.
Art. 9
1. E', in ogni caso, vietato l'uso del latte proveniente da animali colpiti da afta epizootica nel periodo febbrile o con localizzazioni mammarie, tubercolosi aperta clinicamente diagnosticabile, mastiti di qualsiasi natura, gastroenterite in genere, ritenzione degli invogli fetali, aborto epizootico, vaiuolo con localizzazioni mammarie complicate da infezione secondaria, carbonchio ematico e sintomatico, pleuro-polmonite essudativa, infezioni setticemiche, idrofobia, itterizia, dissenteria o da qualsiasi altra malattia febbrile.
Art. 10
1. Il veterinario comunale deve, per obbligo d'ufficio e senza diritto a compenso dai privati, procedere a periodiche ispezioni delle vaccherie per controllare l'osservanza delle norme prescritte relativamente alle condizioni igieniche dei locali, allo stato sanitario e di nutrizione degli animali e alla qualita' dei foraggi.
2. Con particolare cura egli deve esaminare le condizioni sanitarie e funzionali delle mammelle.
3. I risultati di tali ispezioni devono essere annotati negli atti d'ufficio e formare oggetto di apposita relazione semestrale al veterinario provinciale.
Titolo III. Personale addetto agli animali lattiferi, alle vaccherie e alle latterie.
Art. 11
1. Il personale addetto agli animali lattiferi, alle vaccherie e alle latterie deve avere subito, con esito favorevole, la visita da parte dell'ufficiale sanitario che, a prova di detta visita, rilascia regolare certificato.
2. Per la visita eseguita ed il rilascio del certificato e' dovuto all'ufficiale sanitario un compenso nella misura stabilita dall'autorita' comunale.
3. Detto personale, del quale saranno registrate le generalita', deve subire la vaccinazione antitifica, a norma delle disposizioni vigenti.
Art. 12
1. L'ufficiale sanitario deve, per obbligo d'ufficio e senza diritto a compenso dai privati, procedere a periodiche visite per accertare lo stato di salute del personale addetto, alle vaccherie ed alle latterie.
2. I risultati di tali visite devono essere annotati negli atti di ufficio e formare oggetto di apposita relazione semestrale al medico provinciale.
Art. 13
1. I proprietari e conduttori di vaccherie e latterie hanno l'obbligo di denunciare all'autorita' sanitaria locale qualsiasi caso accertato o sospetto di malattia trasmissibile, verificatosi fra le persone addette alle vaccherie e latterie o nelle rispettive famiglie.
Art. 14
1. Quando fra le persone addette ad una vaccheria o ad una latteria si accertino casi di malattie infettive, coloro che ne sono colpiti devono essere immediatamente allontanati e il personale rimanente deve essere sottoposto a frequenti visite, da parte dell'ufficiale sanitario, fino a quando sia cessato ogni pericolo.
2. Devono essere anche allontanate dalle vaccherie e latterie le persone che vi sono addette, quando abbiano rapporti con persone colpite da malattie trasmissibili.
Titolo IV. Requisiti del latte. Mungitura, filtrazione, refrigerazione, raccolta, trasporto.
Art. 15
1. Per «latte alimentare» deve intendersi il prodotto ottenuto dalla mungitura regolare, ininterrotta e completa della mammella di animali in buono stato di salute e di nutrizione.
2. Con la sola parola «latte» deve intendersi il latte proveniente dalla vacca.
3. Il latte di altri animali deve portare la denominazione della specie cui appartiene l'animale che lo fornisce, cosi' per esempio «latte di capra», «latte di asina», ecc.