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Sez. 1, Sentenza n. 5176 del 10/01/1996 Ud. (dep. 25/05/1996) Rv. 204664 - 01

Armi - In genere | Condanna per il possesso di armi clandestine - Conseguenze - Revoca di eventuali autorizzazioni di polizia concernenti le armi e confisca delle armi ai sensi dell'art. 23 comma quinto legge 18 aprile 1975 n. 110 - Confisca anche delle armi di cui il soggetto condannato sia legittimo detentore - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 1996-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204664-01

Armi - In genere

In tema di reati concernenti le armi, la regola dettata dall'art. 23 comma quinto della legge 18 aprile 1975 n. 110 - secondo cui nel caso di sentenza di condanna per il possesso di armi clandestine è ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca delle armi stesse - ha la sua ragione ispirativa nella evidente pericolosità di chi risulti possessore di un'arma priva di dati identificativi e, perciò, illegalmente ricevuta ovvero manipolata per finalità che è logico presumere illecite. La suddetta regola impone, pertanto, da un lato, l'applicazione della sanzione accessoria della revoca di eventuali autorizzazioni di polizia, relative alle armi, di cui il soggetto sia titolare; dall'altro, la confisca di tutte le armi di cui il medesimo sia, ancorché legittimo, detentore. La norma in parola non opera infatti alcuna distinzione in merito, e va interpretata alla luce del combinato disposto degli artt. 39 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931 n. 773 e 6, ultimo comma, della legge 22 marzo 1975 n. 152 che pongono l'accento sulla necessità di privare delle armi le persone le quali, con il loro comportamento, si rivelino capaci di abusarne.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 39, Legge 18/04/1975 num. 110 art. 23 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)