DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 15 luglio 1991 che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (91/496/CEE)
Testo in vigore al
Art. 9
1. Gli Stati membri autorizzano il trasporto degli animali in provenienza da un paese terzo verso un altro paese terzo o verso lo stesso paese terzo, a condizione che:
a) il trasporto sia stato preventivamente autorizzato dal veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero dello Stato membro nel cui territorio devono essere presentati gli animali per subire i controlli previsti all'articolo 4 e, se del caso, dall'autorità competente centrale dello Stato membro o degli Stati membri di transito;
b) l'interessato fornisca la prova che il primo paese terzo verso cui sono avviati gli animali dopo essere transitati attraverso un territorio previsto nell'allegato I della direttiva 90/675/CEE si impegna a non respingere o rispedire in alcun caso gli animali di cui autorizza l'importazione o il transito e a rispettare, nei territori di cui all'allegato I della direttiva 90/675/CEE, i requisiti della normativa comunitaria in materia di protezione durante il trasporto;
c) il controllo definito all'articolo 4 abbia dimostrato, se necessario previo transito da una stazione di quarantena con soddisfazione del servizio veterinario, che gli animali sono conformi ai requisiti della presente direttiva o — se si tratta di animali di cui all'allegato B della direttiva 90/425/CEE — che offrono garanzie sanitarie riconosciute secondo la procedura di cui all'articolo 23, almeno equivalenti ad essi;
d) l'autorità competente del posto di ispezione frontaliero segnala il passaggio degli animali alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri di transito e del posto frontaliero di uscita, mediante il sistema di scambio di informazioni previsto all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE;
e) qualora vengano attraversati i territori definiti nell'allegato I della direttiva 90/675/CEE, il trasporto sia effettuato in regime di transito comunitario (transito esterno) o in qualsiasi altro regime di transito doganale previsto dalla normativa comunitaria; le sole manipolazioni autorizzate nel corso di tale trasporto sono quelle effettuate rispettivamente al punto di entrata nel territorio in questione o di uscita da esso, o le operazioni per garantire il benessere degli animali.
2. Tutte le spese relative all'applicazione del presente articolo sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario, senza indennizzo da parte dello Stato membro.
Art. 10
1.
Qualora la normativa comunitaria o, nei settori non ancora armonizzati, la normativa nazionale del luogo di destinazione prevedano, fatto salvo il rispetto dei principi generali del trattato, la permanenza in quarantena o l'isolamento di animali vivi, tali operazioni possono avvenire:
se si tratta di malattie diverse dall'afta epizootica, dalla rabbia e dalla malattia di Newcastle, in una stazione di quarantena situata nel paese terzo d'origine, purché sia stata riconosciuta secondo la procedura prevista all'articolo 22 e sia sottoposta a regolare controllo da parte degli esperti veterinari della Commissione,
in una stazione di quarantena situata nel territorio della Comunità e rispondente ai requisiti dell'allegato B,
nell'azienda di destinazione.
Le garanzie particolari da rispettare al momento del trasporto tra stazione di quarantena, azienda d'origine e di destinazione e posti d'ispezione frontalieri, nonché le stazioni di quarantena previste nel primo comma, primo trattino possono essere fissate secondo la procedura prevista all'articolo 23.
2. Se il veterinario ufficiale responsabile del posto d'ispezione frontaliero decide la messa in quarantena, quest'ultima deve essere effettuata, in funzione del rischio diagnosticato dal veterinario ufficiale:
nel posto d'ispezione frontaliero stesso, o nelle sue immediate vicinanze, oppure
nell'azienda di destinazione, oppure
in una stazione di quarantena in prossimità dell'azienda di destinazione.
3.
Le condizioni generali a cui le stazioni di quarantena previste al paragrafo 1, primo e secondo trattino devono conformarsi figurano nell'allegato B.
Le condizioni particolari di riconoscimento valide per le varie specie animali, sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 23.
4.
a) Per l'approvazione e il successivo aggiornamento dell'elenco delle stazioni di quarantena di cui al paragrafo 1, primo trattino, deve essere seguita la procedura stabilita all'articolo 22. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'elenco delle stazioni di quarantena e il suo eventuale aggiornamento.
b) Gli Stati membri riconoscono le stazioni di quarantena di cui al paragrafo 1, secondo trattino, e al paragrafo 2, primo trattino, che soddisfano le condizioni di cui all'allegato B e attribuiscono a ciascuna di esse un numero di registrazione. Ogni Stato membro redige e tiene aggiornato un elenco delle stazioni di quarantena riconosciute e dei rispettivi numeri di registrazione e lo mette a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico. Le stazioni di quarantena sono soggette all'ispezione di cui all'articolo 19. Norme dettagliate per applicare la presente lettera in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22.
5. Il paragrafo 1, secondo comma ed i paragrafi 3 e 4 del presente articolo non sono applicabili alle stazioni di quarantena riservate agli animali previsti all'articolo 8, paragrafo A, punto 1).
6. Tutte le spese relative all'applicazione del presente articolo sono a carico dello speditore, del destinatario, del loro mandatario, senza indennizzo da parte dello Stato membro.
7. La Commissione presenta al Consiglio, anteriormente al 1o gennaio 1996, una relazione corredata da eventuali proposte, in merito all'opportunità di prevedere stazioni di quarantena comunitarie ed una partecipazione finanziaria della Comunità per il loro finanziamento.
Art. 11
1. Fatte salve le altre disposizioni del presente capitolo, il veterinario ufficiale o l'autorità competente, in caso di sospetto di inosservanza della legislazione veterinaria o di dubbi circa l'identità dell'animale, procede a tutti i controlli veterinari che ritenga opportuni.
2. Gli Stati membri prendono le adeguate misure amministrative, legali o penali per sanzionare qualsiasi infrazione alla legislazione veterinaria commessa da persone fisiche o giuridiche, qualora si siano constatate infrazioni alla normativa comunitaria, e in particolare quando si è constatato che i certificati o documenti redatti non corrispondono allo stato effettivo degli animali, che i marchi d'identificazione non sono conformi a tale normativa o che gli animali non sono stati presentati ad un posto di ispezione frontaliero o che non è stata rispettata la destinazione inizialmente prevista per gli animali.
Art. 12
1. Se i controlli previsti nella presente direttiva rivelano che taluni animali non soddisfano le condizioni fissate dalla regolamentazione comunitaria o, nei settori non ancora armonizzati, dalla normativa nazionale che è stata commessa un'irregolarità, la competente autorità, previa consultazione dell'importatore o del suo rappresentante, decide:
a) la permanenza, l'alimentazione, l'abbeveramento degli animali e, se necessario, le cure da fornire loro;
b) se del caso, la messa in quarantena o l'isolamento rispetto alla partita;
c) la rispedizione della partita di animali, entro un termine che dovrà essere stabilito dalla competente autorità nazionale, fuori dai territori previsti nell'allegato I della direttiva 90/675/CEE se a ciò non si oppongono condizioni di polizia sanitaria. In tal caso, il veterinario ufficiale del posto di ispezione frontaliero deve:
attuare il regime di informazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino della decisione 92/438/CEE,
annullare, secondo modalità che dovranno essere precisate secondo la procedura prevista all'articolo 23, il certificato o documento veterinario che accompagna la partita respinta;
Se la rispedizione è impossibile, in particolare per motivi di benessere degli animali, il veterinario ufficiale:
può, previo accordo dell'autorità competente e dopo l'ispezione ante mortem, autorizzare la macellazione degli animali ai fini del consumo umano, secondo le condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria;
deve, in caso contrario, ordinare l'abbattimento degli animali per scopi diversi dal consumo umano o ordinare la distruzione delle carcasse o dei cadaveri, precisando le condizioni relative al controllo dell'utilizzazione dei prodotti in tal modo ottenuti.
L'autorità centrale competente informa la Commissione in merito ai casi di ricorso alle deroghe precitate conformemente al paragrafo 4. La Commissione comunica regolarmente queste informazioni al comitato veterinario permanente.
2.
Le spese relative alle misure di cui al paragrafo 1, compresa la distruzione o all'utilizzazione delle carni a scopi diversi sono a carico dell'importatore o del suo rappresentante.
Il ricavato della vendita dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettera c), terzo comma, dedotte le spese summenzionate, spetta al proprietario degli animali o al suo mandatario.
3. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate, se necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 23.
4. Si applicano le disposizioni della decisione 92/438/CEE.
5. Le competenti autorità comunicano all'occorrenza le informazioni di cui dispongono, in conformità della direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica11.
Art. 13
La Commissione adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 23, sulla base dei programmi menzionati al secondo comma, le regole applicabili alle importazioni di animali da macello destinati al consumo locale, nonché di animali da allevamento o da produzione in determinate parti dei territori di cui all'allegato I della direttiva 90/675/CEE per tener conto dei vincoli naturali specifici di tali territori, ed in particolare della loro lontananza rispetto alla parte continentale del territorio della Comunità.
A tal fine, entro il 31 dicembre 1991 gli Stati membri sottopongono alla Commissione un programma che specifichi le modalità di esecuzione dei controlli all'importazione nelle regioni di cui al primo comma di animali provenienti dai paesi terzi. Tali programmi devono precisare i controlli che permettono di evitare che gli animali introdotti nei territori in questione o i prodotti ricavati da detti animali non vengano in nessun caso spediti nel resto del territorio della Comunità.
Art. 14
Ai fini dell'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 7, paragrafo 3 della presente direttiva, l'identificazione e la registrazione prevista all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 90/425/CEE devono, eccetto per quanto riguarda gli animali da macello e degli equidi registrati, essere effettuate nel luogo di destinazione degli animali, se necessario dopo il periodo di osservazione di cui all'articolo 8, paragrafo A, punto 5) della presente direttiva.
Le modalità di identificazione e di marcatura degli animali da macello sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 23.
Art. 15
Gli Stati membri provvedono a riscuotere un contributo per i controlli veterinari e sanitari all'importazione di animali di cui alla presente direttiva, secondo la direttiva 96/23/CE12.
Art. 16
Secondo la procedura prevista all'articolo 23 e fatti salvi i controlli del rispetto dei requisiti di benessere durante il trasporto, può essere applicata, su base di reciprocità, una frequenza ridotta di controlli di identità e/o di controlli fisici, a determinate condizioni e in particolare in funzione dei risultati dei controlli precedenti all'adozione della presente direttiva.
Per la concessione di queste deroghe la Commissione prende in considerazione i criteri seguenti:
a) garanzie offerte dal paese terzo per quanto riguarda l'osservanza dei requisiti comunitari, in particolare di quelli previsti dalle direttive 72/462/CEE e 90/426/CEE;
b) situazione sanitaria degli animali nel paese terzo;
c) informazioni sulla situazione sanitaria del paese terzo;
d) natura delle misure di controllo e di lotta contro le malattie applicate dal paese terzo;
e) strutture e competenze del servizio veterinario;
f) regolamentazione in materia di autorizzazione di talune sostanze e osservanza dei requisiti previsti all'articolo 7 della direttiva 86/469/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1986, relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche13;
g) risultato delle visite di ispezione comunitaria;
h) risultati dei controlli effettuati all'importazione.
Art. 17
La presente direttiva non pregiudica le vie di ricorso previste dalla legislazione vigente negli Stati membri contro le decisioni delle autorità competenti.
Le decisioni prese dall'autorità competente dello Stato membro di destinazione devono essere comunicate, con l'indicazione dei motivi, all'importatore o al suo mandatario.
Se l'importatore o il suo mandatario lo chiede, le decisioni motivate devono essergli comunicate per iscritto con indicazione delle vie di ricorso che la legislazione vigente nello Stato membro del posto d'ispezione frontaliero gli offre, nonché della forma e dei termini in cui i ricorsi devono essere introdotti.
Art. 17 bis
L'Austria e la Finlandia dispongono di un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione per instaurare il regime di controlli previsto dal presente capitolo. Durante questo periodo transitorio l'Austria e la Finlandia applicano le misure che saranno definite prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione, secondo la procedura di cui all'articolo 23. Dette misure devono garantire che siano effettuati tutti i controlli necessari il più vicino possibile alla frontiera esterna della Comunità.
Capo II. Salvaguardia
Art. 18
1. Qualora sul territorio di un paese terzo si manifesti o si diffonda una malattia prevista dalla direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 diciembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità14, una zoonosi o una malattia o causa che possa costituire un pericolo grave per gli animali o per la salute umana, oppure se qualsiasi altro motivo grave di polizia sanitaria lo giustifica, in particolare a motivo di constatazioni fatte dai suoi esperti veterinari, la Commissione prende senza indugio di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, in funzione della gravità della situazione, una delle misure seguenti:
sospensione delle importazioni provenienti dal territorio del paese terzo in questione o da parte di esso o, se del caso, del paese terzo di transito,
fissazione di condizioni particolari per gli animali provenienti dal territorio del paese terzo in questione o da parte di esso.
2. Se in occasione dei controlli previsti dalla presente direttiva appare che una partita di animali può costituire un pericolo per la salute animale, o per la salute umana, l'autorità veterinaria competente prende immediatamente le misure seguenti:
sequestro e distruzione della partita in questione,
informazione immediata degli altri posti di ispezione frontalieri e della Commissione sulle constatazioni fatte e sull'origine degli animali e ciò conformemente all'articolo 12, paragrafo 4.
3. Nel caso previsto al paragrafo 1, la Commissione può prendere le misure cautelari nei confronti degli animali di cui all'articolo 9.
4. Rappresentanti della Commissione possono recarsi immediatamente sul posto.
5.
Se uno Stato membro informa ufficialmente la Commissione della necessità di prendere misure di salvaguardia e se quest'ultima non ha fatto ricorso alle disposizioni dei paragrafi 1 e 3 e non ha sottoposto la questione al comitato veterinario permanente, conformemente al paragrafo 6, questo Stato membro può prendere misure cautelari nei confronti delle importazioni di animali di cui trattasi.
Se uno Stato membro prende misure cautelari nei confronti di un paese terzo a norma del presente paragrafo, esso ne informa gli altri Stati membri e la Commissione, conformemente all'articolo 12, paragrafo 5.
6. Entro un termine di 10 giorni lavorativi, è adito il comitato veterinario permanente, secondo le condizioni dell'articolo 22, in vista della proroga, modifica o abrogazione delle misure previste ai paragrafi 1, 3 e 5.
7. Le decisioni di proroga, di modifica o di abrogazione delle misure decise in virtù dei paragrafi 1, 2, 3 e 6 sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 22.
8. Le modalità d'applicazione del presente capitolo sono adottate, se necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 23.
Capo III. Ispezione
Art. 19
1. Esperti veterinari della Commissione possono, in collaborazione con le autorità nazionali competenti e nella misura necessaria per l'applicazione uniforme dei requisiti della presente direttiva, verificare che i posti d'ispezione frontalieri riconosciuti e le stazioni di quarantena riconosciute conformemente agli articoli 6 e 10, rispondano ai criteri indicati rispettivamente nell'allegato A e B.
2. Esperti veterinari della Commissione possono effettuare controlli in loco, in collaborazione con le autorità competenti.
3. Lo Stato membro sul cui territorio viene effettuata un'ispezione fornisce agli esperti veterinari della Commissione tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento della loro missione.
4. La Commissione informa gli Stati membri sull'esito dei controlli effettuati.
5. Ove lo ritenga giustificato in base all'esito del controllo, la Commissione effettua un esame della situazione in seno al comitato veterinario permanente. Essa può adottare le decisioni necessarie secondo la procedura prevista all'articolo 22.
6. La Commissione segue l'andamento della situazione e, secondo la procedura prevista all'articolo 22, modifica o abroga in base a tale andamento le decisioni di cui al paragrafo 5.
7. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate, se necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 23.
Art. 20
Se l'autorità competente di uno Stato membro ritiene, a seguito dei risultati dei controlli effettuati nel luogo della commercializzazione degli animali, che le disposizioni della presente direttiva non sono rispettate in un posto d'ispezione frontaliero di un altro Stato membro, essa si mette senza indugio in contatto con l'autorità nazionale competente di tale Stato.
Quest'ultima prende tutte le misure necessarie e comunica all'autorità competente del primo Stato membro la natura dei controlli effettuati, le decisioni prese e i motivi delle stesse.
Se l'autorità competente del primo Stato membro teme che queste misure non siano sufficienti, essa cerca con l'autorità competente dello Stato membro in questione le vie e i mezzi per porre rimedio alla situazione, se del caso mediante una visita in loco.
Quando i controlli di cui al primo comma consentono di accertare un'infrazione ripetuta alle disposizioni della presente direttiva, l'autorità competente dello Stato membro di destinazione informa la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri.
Su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione o di sua propria iniziativa, la Commissione deve inviare sul posto una missione d'ispezione, in collaborazione con le autorità nazionali competenti. In funzione della natura delle infrazioni constatate, tale missione può restare in loco fino alle decisioni previste nell'ultimo comma.
In attesa delle conclusioni della Commissione, lo Stato membro messo in causa deve, a richiesta dello Stato membro di destinazione, rafforzare i controlli nel posto d'ispezione frontaliero o nella stazione di quarantena interessati.
Lo Stato membro di destinazione può, da parte sua, intensificare i controlli sugli animali della stessa provenienza.
A richiesta di uno dei due Stati membri interessati, se l'ispezione prevista al quinto comma conferma le infrazioni, la Commissione deve, secondo la procedura prevista all'articolo 22, prendere le misure appropriate. Queste misure devono essere confermate o riviste al più presto secondo la stessa procedura.
Art. 21
1. Ciascuno Stato membro elabora un programma di scambi di personale designato per effettuare i controlli veterinari sugli animali provenienti dai paesi terzi.
2. La Commissione procede con gli Stati membri in seno al comitato veterinario permanente ad un coordinamento dei programmi di cui al paragrafo 1.
3. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per consentire la realizzazione dei programmi risultanti dal coordinamento menzionato al paragrafo 2.
4. Un esame della realizzazione dei programmi è effettuato ogni anno in seno al comitato veterinario permanente in base alle relazioni degli Stati membri.
5. Gli Stati membri prendono in considerazione l'esperienza acquisita per migliorare e approfondire i programmi di scambi.
6. Può essere concessa una partecipazione finanziaria della Comunità per consentire uno sviluppo efficace dei programmi di scambi. La decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario15, ha fissato le modalità di questa partecipazione ed il contributo previsto a carico del bilancio delle Comunità europee.
7. Le modalità di applicazione dei paragrafi 1, 4 e 5 sono adottate, se necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 23.
Capo IV. Disposizioni generali
Art. 22
Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura prevista dal presente articolo, si procede conformemente all'articolo 17 della direttiva 89/662/CEE.
Art. 23
Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura prevista dal presente articolo, si procede conformemente all'articolo 18 della direttiva 89/662/CEE.
Art. 24
Gli allegati della presente direttiva sono, se necessario, modificati secondo la procedura prevista all'articolo 23.
Art. 25
La presente direttiva lascia impregiudicati gli obblighi che derivano dalle normative doganali.
Art. 26
1.
Gli articoli 12 e 28 della direttiva 72/462/CEE sono soppressi.
In attesa delle decisioni previste agli articoli 5 e 6, i testi adottati in applicazione dell'articolo 12 della direttiva 72/462/CEE rimangono applicabili.
2. Gli articoli 20 e 21 della direttiva 90/426/CEE così come l'articolo 27 e l'articolo 29, paragrafo 2 della direttiva 90/539/CEE sono soppressi.
Art. 27
1. La direttiva 89/662/CEE è modificata nel modo seguente:
a) Nell'articolo 19, paragrafo 2, la data «31 dicembre 1992» è sostituita dal «31 dicembre 1996».
b) Il testo dell'articolo 22 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 22 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 1o luglio 1992.»
2. La direttiva 90/425/CEE è modificata nel modo seguente:
a) Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 7 1. Gli Stati membri provvedono affinché, al momento dei controlli effettuati nei luoghi in cui possono essere introdotti nei territori definiti nell'allegato I della direttiva 90/675/CEE animali o prodotti di cui all'articolo 1 provenienti da un paese terzo, come i porti, gli aeroporti e i posti d'ispezione frontaliera con i paesi terzi, siano prese le misure seguenti: a) deve essere effettuata una verifica dei certificati o dei documenti che accompagnano gli animali o i prodotti; b) gli animali e i prodotti comunitari sono soggetti alle norme relative al controllo di cui all'articolo 5; c) i prodotti dei paesi terzi sono sottoposti alle regole previste nella direttiva 90/675/CEE; d) gli animali dei paesi terzi sono soggetti alle norme previste nella direttiva 91/496/CEE. 2. Tuttavia, a decorrere dal 1o gennaio 1993, e in deroga al paragrafo 1, tutti gli animali o prodotti trasportati con mezzi di trasporto che collegano in modo regolare e diretto due punti geografici della Comunità sono soggetti alle norme di controllo previste all'articolo 5.»
b) Il testo dell'articolo 23 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 23 Il Consiglio, sulla base di una relazione della Commissione corredata da eventuali proposte su cui si pronuncia a maggioranza qualificata, procede al riesame: delle disposizioni dell'articolo 10 e dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), anteriormente al 1o gennaio 1993, delle altre disposizioni, anteriormente al 1o gennaio 1996.»
c) All'articolo 26:
il testo del primo comma, punto ii), è sostituito dal testo seguente: «ii) alle altre disposizioni della presente direttiva il 1o luglio 1992.»;
il secondo comma è soppresso.
3. La direttiva 90/675/CEE è modificata nel modo seguente:
a) Il testo dell'articolo 19, paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente: «6. Entro un termine di 10 giorni lavorativi, è adito il comitato veterinario permanente secondo le condizioni dell'articolo 23, in vista della proroga, modifica o abrogazione delle misure previste ai paragrafi 1, 3 e 5. Secondo la procedura prevista all'articolo 23 possono essere anche adottate le decisioni necessarie comprese quelle relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti ed al transito.»
b) All'articolo 32, la data «31 dicembre 1991» è sostituita da «1o luglio 1992».
Art. 28
La Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23, adottare per un periodo di tre anni le misure transitorie necessarie per agevolare il passaggio al nuovo regime di controllo previsto dalla presente direttiva.