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Sez. 3 - , Ordinanza n. 18318 del 12/07/2018 (Rv. 649699 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - TERMINE E DATA DI COMPARIZIONE | Nullità della "vocatio in ius" - Rinnovazione - Provvedimento del Presidente della Corte di appello con cui dichiara l’inammissibilità dell’istanza di rinnovazione - Ricorribilità per cassazione - Esclusione – Ragioni.
Stato
decisa il 2018-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649699-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - TERMINE E DATA DI COMPARIZIONE

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale il Presidente della Corte d'appello abbia respinto l'istanza di rinnovazione di una citazione in appello affetta da nullità per carenza della "vocatio in ius", atteso che un simile provvedimento non è qualificabile come sentenza nella sua sostanza, né è sussumibile nella categoria dei provvedimenti diversi dalla sentenza per i quali è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi degli artt. 111, comma 7, Cost. e 360, comma 4, c.p.c., essendo privo del carattere della definitività, in quanto revocabile, e di quello della decisorietà, in quanto l'applicazione dell'art. 164, comma 2, c.p.c. compete nella Corte territoriale al giudicante in forma collegiale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)