Sez. 6, Sentenza n. 107 del 24/01/1984 Cc. (dep. 03/03/1984) Rv. 163001 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO LIBERTÀ PROVVISORIA - IN GENERE - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - ESTREMI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO LIBERTÀ PROVVISORIA - IN GENERE - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - ESTREMI.*
Il provvedimento con il quale il giudice concede la libertà provvisoria deve essere adeguatamente motivato in ordine a tutti gli elementi indicati nel terzo comma dell'art. 1 legge 22 maggio 1975 n. 152, mentre a legittimare il diniego del beneficio è sufficiente la sfavorevole valutazione anche di uno solo degli elementi di cui il giudice deve tenere conto nella relativa indagine.*
Riferimenti normativi: Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)