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Provvedimenti straordinari per la Calabria

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad attuare in Calabria, per un periodo di dodici anni dal 1 luglio 1955 al 30 giugno 1967, un piano organico di opere straordinarie per la sistemazione idraulico-forestale, per la sistemazione dei corsi d'acqua e dei bacini montani, per la stabilita' delle pendici, e per la bonifica montana e valliva.

2. Coordinatamente con tali opere saranno disposte quelle occorrenti per la difesa degli abitati esistenti dal pericolo di alluvioni e frane.

3. Per le opere occorrenti a difesa degli abitati dal mare, la quota di spesa posta a carico dei Comuni dall'articolo 14 della legge 14 luglio 1907, n. 542, e' assunta a carico dello Stato e grava sulla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17.

4. Quando sia prevedibile che, con la sistemazione dei torrenti e dei terreni viciniori agli abitati, non risultino assicurate condizioni di stabilita' e di vita economica sufficienti ai bisogni delle popolazioni, sara' disposto lo spostamento totale o parziale degli abitati.

5. Agli effetti dell'attuazione del piano organico di cui al primo comma potranno, a carico dei fondi di cui all'art. 6, essere autorizzati acquisti, da parte della Azienda foreste demaniali, di terreni degradati da destinare a rimboschimento.

Art. 2

1. Le opere straordinarie previste nel precedente articolo si intendono in aggiunta e ad integrazione di tutte le altre, sia pure similari, derivanti da leggi esistenti nonche' di quelle a carico della Cassa per il Mezzogiorno, con tutti i relativi finanziamenti.

Art. 4

1. Per i comprensori di bonifica montana a termini del precedente articolo, i contributi della citata legge 25 luglio 1952, n. 991, previsti per opere di carattere privato nella misura del 50 per cento, sono elevati al 75 per cento e quelli per le opere di carattere privato nei comprensori di bonifica integrale dal 38 per cento al 60 per cento.

2. Per il coordinato raggiungimento dei fini stabiliti dall'articolo 1 e' costituito, presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche, un Comitato composto: dal provveditore alle opere pubbliche, dall'ispettore compartimentale agrario, dal capo dell'ispettorato per le foreste della Calabria, da tre esperti designati uno per ciascuna Provincia dalla Camera di commercio dai presidenti delle Amministrazioni provinciali di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, dal presidente dell'Opera nazionale per la valorizzazione della Sila e dal rappresentante della circoscrizione calabrese dell'Associazione nazionale delle bonifiche .

3. Le dette maggiorazioni sono applicabili ai contributi la cui concessione e' in corso di istruzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

1. Le opere di sistemazione e di difesa dei corsi d'acqua compiute in forza della presente legge nei comprensori di bonifica integrale ai sensi del precedente art. 3 sono a totale carico dello Stato.

2. Durante il periodo di applicazione della presente legge la spesa di manutenzione delle opere stesse e di quelle di cui al terzo comma dell'articolo 1 e' assunta a carico dello Stato e grava sulla autorizzazione di spesa di cui all'art. 17.

Art. 6

1. La Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) provvede all'attuazione della presente legge.

2. Per il coordinato raggiungimento dei fini stabiliti dall'art. 1 e' costituito presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche un Comitato composto dal provveditore alle opere pubbliche, dall'ispettore compartimentale agrario, dal capo dell'Ispettorato regionale delle foreste per la Calabria, dai presidenti delle Amministrazioni provinciali di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, dal presidente dell'Opera nazionale per la valorizzazione della Sila e da un rappresentante della circoscrizione calabrese dell'Associazione nazionale bonifiche.

3. Il Comitato sara' presieduto da un esperto nominato dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

Art. 7

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Cassa per il Mezzogiorno redigera' un piano regolatore di massima di tutti i lavori da eseguirsi in attuazione della presente legge.

2. Detto piano, previo esame da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore dell'agricoltura, ciascuno per la parte di competenza, sara' sottoposto all'approvazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, Per eventuali modifiche al piano regolatore di massima sara' adottata analoga procedura.

3. I programmi delle opere da eseguirsi dalla Cassa in ciascun esercizio finanziario sono sottoposti, entro il 31 marzo di ogni anno, alla approvazione del predetto Comitato dei Ministri. Per il primo esercizio il termine e' stabilito al 31 marzo 1956.

4. A decorrere dal marzo 1957, insieme con il programma annuale, la Cassa presentera' la relazione sulla realizzazione delle opere contemplate nel programma dell'esercizio precedente.

5. Alla formazione del piano regolatore di cui al primo comma ed a quella dei programmi annuali, di cui al quarto comma del presente articolo, ed alle eventuali modifiche degli stessi, la Cassa provvedera' d'intesa col Comitato previsto all'art. 6.

Art. 8

1. Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, saranno determinati gli abitati non compresi nelle tabelle G della legge 25 giugno 1906, n. 255, e D della legge 9 luglio 1908, n. 445, e da leggi successive, che siano da consolidare o da trasferire ai sensi della presente legge.

2. Per gli abitati da trasferire il piano regolatore e' approvato dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, in deroga a tutte le norme e formalita' prescritte dalla legge 9 luglio 1908, n. 445.

3. Fermo restando quanto disposto dalla legge medesima circa l'assegnazione gratuita di aree, saranno concessi contributi nella spesa di costruzione di nuovi alloggi:

  1. a) nella misura del 90 per cento a favore dei proprietari di un solo alloggio adibito ad abitazione della propria famiglia e che non siano iscritti nei ruoli della imposta complementare per l'anno 1950;

  2. b) nella misura del 60 per cento a favore dei proprietari di
    alloggi che non si trovino nelle condizioni prevedute alla lettera a) ed ai capi famiglia non proprietari di alloggi che abbiano avuta l'assegnazione gratuita di aree.

4. I contributi sono concessi dal Ministero dei lavori pubblici limitatamente alla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione di un solo alloggio di non piu' di tre vani utili ed eventualmente per un ulteriore vano per uso agricolo o artigianale del proprietario della abitazione.

5. E' in facolta' degli aventi diritto al contributo di cui alla, lettera a) di richiedere che tutti i lavori di costruzione siano eseguiti dallo Stato a totale suo carico, con impegno di rimborsare a costruzione ultimata in 10 annualita' la quota a loro carico secondo le modalita' che saranno stabilite dal Ministro per i lavori pubblici, d'intesa col Ministro per il tesoro.

6. E' in facolta' del Ministero dei lavori pubblici di fai costruire gli alloggi di cui alle lettere a) e b) del terzo comma, agli Enti di edilizia pubblica qualora questi assumano a loro carico l'anticipazione della quota a carico dei privati. In tal caso per il rimborso delle anticipazioni a carico dei privati si applicano le norme di cui al precedente comma.

7. Nella nuova sede degli abitati da trasferire e' autorizzata anche la costruzione dell'acquedotto, delle fognature, delle strade interne, delle chiese parrocchiali e relative case canoniche, delle scuole, dell'impianto per l'illuminazione elettrica e del cimitero a carico dello Stato.

Art. 9

1. I progetti esecutivi di tutti i lavori da eseguirsi ai sensi della presente legge, muniti del parere del Comitato di cui all'articolo 6, sono approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno con la partecipazione del presidente del Comitato medesimo.

2. Quando l'importo superi i 300 milioni di lire, e necessario il parere della Delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, prevista dall'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Art. 10

1. Tutte le opere pubbliche che sono eseguite in Calabria a cura dei Ministeri dei lavori pubblici e della agricoltura e delle foreste nonche' dalla Cassa per il Mezzogiorno, in attuazione delle attribuzioni previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere coordinate con quelle previste dalla presente legge.

2. A tal fine i predetti Ministeri e la Cassa comunicano entro il 15 febbraio al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno i programmi annuali delle opere che intendono eseguire, per l'approvazione.

Art. 11

1. La Cassa per il Mezzogiorno provvede alla attuazione della presente legge valendosi degli uffici locali dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste.

2. All'uopo saranno costituiti in Calabria, a cura dei Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste, appositi uffici presso il Provveditorato alle opere pubbliche, l'Ispettorato compartimentale agrario, l'ispettorato regionale delle foreste, gli Uffici provinciali del genio civile e gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.