diritto.io

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 23059 del 26/09/2018 (Rv. 650923 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009 - Gravi ed eccezionali ragioni - Non illogicità od erroneità - Sindacabilità in cassazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650923-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE

In tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni" richieste per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile "ratione temporis", non sono determinabili "a priori" ma devono essere specificate in via interpretativa dal giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto illogica, erronea e non conforme al principio di lealtà ex art. 88 c.p.c. la compensazione delle spese processuali giustificata con il pagamento pressoché integrale degli importi dovuti dall'ingiunto, effettuato in esito all'emissione del provvedimento monitorio e prima della pronuncia di primo grado sul giudizio di opposizione, trattandosi di comportamento non caratterizzato da spontaneità ed inidoneo ad esonerare la parte opposta dall'onere di impugnazione della eventuale pronuncia di accoglimento dell'opposizione proposta).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45, Cod. Proc. Civ. art. 88

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)