Sez. 6, Sentenza n. 1401 del 16/11/1970 Ud. (dep. 11/03/1971) Rv. 117075 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ATTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ESTREMI FATTO NON PRODUTTIVO DI EFFETTI GIURIDICI - INSUSSISTENZA DELL'ELEMENTO MATERIALE DEL REATO.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ATTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ESTREMI FATTO NON PRODUTTIVO DI EFFETTI GIURIDICI - INSUSSISTENZA DELL'ELEMENTO MATERIALE DEL REATO.*
Presupposto del reato di interesse privato in Atti di ufficio e la esistenza di un atto della pubblica amministrazione, anche se nullo od annullabile, purche materialmente esistente e produttivo di effetti giuridici, e che sia formato con il concorso del pubblico ufficialè e per 'atto della pubblica amministrazioné deve intendersi ogni Esercizio di funzioni da parte del pubblico ufficiale, che si concreti in una manifestazione di volonta, come volonta della pubblica amministrazione, capace di produrre effetti giuridici. Non sussiste pertanto il reato di cui all'art 324 cod pen, qualora manchi un atto amministrativo capace di produrre effetti giuridici, e l'attivita dell'agente si sia concretata in un fatto, commesso in veste di privato e non di pubblico ufficiale.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)