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Sez. 1, Sentenza n. 41160 del 20/11/2002 Cc. (dep. 09/12/2002) Rv. 222720 - 01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Inutilizzabilità per omissione di adempimenti formali - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222720-01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE

L'inutilizzabilità di atti processuali (nella specie, di dichiarazioni etero-accusatorie contenute in un verbale di interrogatorio) conseguente all'omissione di adempimenti formali è configurabile soltanto se quest'ultima risulti positivamente dimostrata e non anche quando essa sia meramente ipotizzabile per l'assenza di prova documentale degli adempimenti di cui si tratta, quando l'esistenza di una siffatta prova, nella fase procedimentale in cui la questione viene sollevata, non sia espressamente prevista dalla legge. (Fattispecie relativa ad asserita mancanza di registrazione fonografica di interrogatorio desunta dalla omessa trasmissione dei relativi nastri magnetici al tribunale del riesame).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 64 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 141 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 141 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)