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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 17 dicembre 1959, causa 1/59

Decisione
decisa il 1959-12-17
ECLI
ECLI:EU:C:1959:29

Epigrafe

Nella causa della MACCHIORLATTI DALMAS & FIGLI, società italiana in accomandita semplice, con sede in Torino e domicilio eletto a Lussemburgo presso l'avv. Georges Margue, rue Alphonse München 6, parte ricorrente in persona del sig. Antonio Macchiorlatti Dalmas, rappresentata ed assistita dall'avv. Arturo Cottrau, del Foro di Torino, patrocinante avanti la Corte di Cassazione, contro l'ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, con domicilio eletto presso i suoi uffici, place de Metz 2, Lussemburgo, parte convenuta, rappresentata dal suo consulente giuridico, prof. Giulio Pasetti-Bombardella, in qualità di agente, assistito dall'avv. prof. Alberto Trabucchi, patrocinante avanti la Corte di Cassazione, causa avente per oggetto l'annullamento della decisione dell'Alta Autorità di data 14 novembre 1958, notificata il 4 dicembre 1958, con la quale veniva inflitta alla ricorrente un'ammenda di Lit. 2.500.000,— per avere effettuato «vendite a prezzi ed a condizioni superiori a quelli previsti dal listino», LA CORTE composta dai Signori: A. M. Donner, Presidente, L. Delvaux (relatore) e R. Rossi, presidenti di Sezione, O. Riese e N. Catalano, giudici, avvocato generale: M. Lagrange, cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunciato la seguente

SENTENZA › IN FATTO › I - Conclusioni delle parti

paragrafo 1
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
«Riservata occorrendo la formulazione degli incombenti del caso e di ogni altra difesa. In via principale: dichiarare nulla ed improduttiva di giuridici effetti l'impugnata decisione dell'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. In via subordinata: ridurre l'ammontare dell'ammenda comminata alla ricorrente. In ogni caso: col favore delle spese di giudizio da porsi a carico dell'Alta Autorità».
paragrafo 3
La convenuta prende le seguenti conclusioni:
paragrafo 4
«respingersi le domande tutte proposte dalla società in accomandita semplice Macchiorlatti Dalmas & Figli con ricorso depositato il 6 gennaio 1959. Condannarsi la società ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari».

SENTENZA › IN FATTO › II - Gli antefatti

paragrafo 1
Nel mese d'ottobre 1957, il sig. Robert Lepape, ispettore capo dei servizi di controllo dell'Alta Autorità, si recava alla sede sociale della ricorrente allo scopo d'ispezionarne e controllarne la contabilità, in conformità con le decisioni 30-53, 31-53, 1-54 e 2-54. Il 16 gennaio 1958 l'Alta Autorità comunicava all'impresa che alcune sue fatture, per complessive Lit. 70.569.655, risultavano irregolari in quanto documentavano vendite effettuate a prezzi superiori a quelli di listino: le maggiorazioni di prezzo ammontavano complessivamente a Lit. 9.199.973; essa l'invitava perciò a far pervenire, entro quindici giorni, le proprie giustificazioni, in mancanza di che l'Alta Autorità avrebbe inflitto le sanzioni di cui all'art. 64 del Trattato.
paragrafo 2
Secondo la ricorrente, le giustificazioni sarebbero state esposte verbalmente al sig. Lepape al momento del controllo e, per un complesso di circostanze, essa avrebbe omesso di esporle nuovamente per iscritto all'Alta Autorità.
paragrafo 3
In seguito a ciò, il 4 dicembre 1958, l'Alta Autorità notificava alla ricorrente il provvedimento del 14 novembre 1958, con il quale, a norma dell'art. 64 del Trattato, le imponeva di pagare, nel termine di 30 giorni, la somma di Lit. 2.500.000, a titolo di ammenda.
paragrafo 4
Tale ammenda di Lit. 2.500.000 costituisce l'oggetto del presente ricorso di «pleine juridiction» (art. 36 del Trattato).

SENTENZA › IN FATTO › III - Mezzi ed argomenti delle parti › A — MEZZI ED ARGOMENTI DELLA PARTE RICORRENTE

punto 1
La ricorrente assume di non aver risposto alla raccomandata dell'Alta Autorità di data 16 gennaio 1958, con la quale le veniva comunicato l'elenco delle fatture considerate irregolari dal sig. Lepape e la s'invitava a far pervenire le sue giustificazioni, a causa di una malattia del titolare della società. Essa afferma però che tali giustificazioni erano già state esposte al sig. Lepape, al momento del controllo, dai dipendenti della società ed offre di provare tale circostanza mediante testimoni. Non si potrebbe seriamente sostenere che la corrispondenza prodotta dall'Alta Autorità contenga la confessione della società Macchiorlatti Dalmas & Figli di aver venduto a prezzi superiori a quelli di listino. Tale corrispondenza riguarderebbe unicamente la riscossione del prelievo di cui all'art. 49 del Trattato.
punto 2
L'art. 1 della decisione 1-54 consentirebbe di derogare all'obbligo di attenersi ai prezzi pubblicati in due casi chiaramente determinati: a) quando si tratta di una vendita non prevista dal listino, b) oppure quando gli scarti vengono applicati in ugual misura a tutte le vendite comparabili tra loro.
punto 3
Le fatture contestate riguarderebbero vendite con caratteristiche particolari comportanti delle maggiorazioni di prezzo di uso comune per tutte le imprese siderurgiche. I sovrapprezzi sarebbero «quantitativamente standardizzati».
punto 4
La ricorrente passa in rassegna (ricorso, pagg. 3-10) le fatture in contestazione e fornisce giustificazioni per ciascuna di esse.
punto 5
A sostegno delle proprie affermazioni la ricorrente produce, oltre al listino completo, una voluminosa corrispondenza. In particolare, i clienti Cosiac (replica, allegato 13), Menzio Pietro (replica, allegato 14), Martini Francesco (replica, allegato 15) dichiarano di aver pagato prezzi superiori al listino a causa di particolari modalità di fabbricazione o di consegna. La società Ferro e Acciaio di Milano, la quale ha servito da intermediario nelle vendite al cliente I.L.V.A., dichiara (replica, allegato 16) che le merci fornite erano caratterizzate da requisiti di fabbricazione e termini di consegna tali da giustificarne il prezzo superiore al listino.
punto 6
La ricorrente (replica, no 6) offre di provare con testimoni che, in conformità alle condizioni di listino, in presenza di richieste particolari da parte dei compratori, ha sempre preteso maggiorazioni di prezzo uniformi, di cui fornisce l'elenco completo.

SENTENZA › IN FATTO › III - Mezzi ed argomenti delle parti › B — ARGOMENTI DELLA PARTE CONVENUTA

punto 1
La convenuta sostiene che in mancanza di giustificazioni da parte della società Macchiorlatti Dalmas & Figli, l'Alta Autorità non poteva far altro che infliggerle le sanzioni previste dal Trattato. La lettera inviata il 15 dicembre 1958 dalla ricorrente all'Alta Autorità (comparsa di risposta, allegato 3) conterebbe una confessione stragiudiziale e dimostrerebbe un atteggiamento del tutto diverso da quello successivamente assunto nel ricorso. In particolare, la ricorrente vi riconoscerebbe di aver tenuto conto, nel determinare i prezzi, del valore e dell'importanza di ogni singolo cliente, il che costituirebbe una discriminazione vietata dal Trattato.
punto 2
Scorrendo le fatture indicate nella decisione impugnata, si constaterebbe che il comportamento della ricorrente è stato determinato dai criteri in contrasto con il Trattato enunciati nella sua lettera del 15 dicembre 1958. Ad esempio, il criterio del valore e dell'importanza del cliente sarebbe stato applicato nelle fatture nn. 9, 70, 72, 4, 63, 64 e 67.
punto 3
La ricorrente non avrebbe applicato in modo uniforme i sovrapprezzi; ciò emergerebbe raffrontando la fattura no 444 con quella no 53, la fattura no 12 con quella no 441, la fattura no 464 con quella no 465, la fattura no 4 con quelle no 63 e no 64, la fattura no 4 con quella no 9, la fattura no 70 con quella no 72. Inoltre, in contrasto agli usi commerciali, le maggiorazioni non sono state specificate nelle fatture.
punto 4
La ricorrente sostiene che ogni fattura è caratterizzata da un certo numero di particolarità, le quali però sono di uso comune per tutte le imprese siderurgiche, tanto da comportare maggiorazioni «quantitativamente standardizzate». Se ciò fosse vero ne seguirebbe, sia l'esclusione della singolarità delle vendite incriminate, sia la violazione dell'obbligo di pubblicare tali particolarità secondo le regole sulla pubblicità dei listini (artt. 60 e 64 del Trattato).
punto 5
Le dichiarazioni contenute negli allegati alla replica, da 13 a 16, non provano in alcun modo le affermazioni della ricorrente, vale a dire il carattere particolare delle vendite o l'applicazione di scarti uniformi rispetto al listino.
punto 6
Nella replica (no 6) la ricorrente non offrirebbe di provare che ogni vendita è stata caratterizzata dalle particolarità dettagliatamente indicate nel ricorso, bensì che era in generale sua abitudine applicare delle maggiorazioni qualora certe particolarità venissero richieste da determinati clienti. Se la società Macchiorlatti si discosta o prescinde dai listini, solo la prova positiva e completa di aver applicato le stesse maggiorazioni in ogni singola vendita potrebbe giustificarla.

SENTENZA › IN DIRITTO › SULLA RICEVIBILITÀ

paragrafo 1
La ricorrente è un'impresa di costruzioni meccaniche e nel contempo un'impresa siderurgica; in quest'ultima qualità essa rientra nella categoria delle imprese contemplate dall'art. 80 del Trattato C.E.C.A.; è pacifico che essa produce in ispecie lingotti d'acciaio, laminati e profilati, prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato.
paragrafo 2
Contro le sanzioni pecuniarie inflitte a norma del Trattato, come quella di cui trattasi, è ammesso ricorso di «pleine juridiction» ai sensi dell'art. 36 del Trattato.
paragrafo 3
Il ricorso in esame è pertanto ricevibile.

SENTENZA › IN DIRITTO › NEL MERITO

paragrafo 1
La ricorrente impugna ai sensi dell'art. 36 del Trattato la decisione emanata dall'Alta Autorità a termini dell'art. 64, con la quale le si infligge un'ammenda di Lit. 2.500.000 per aver effettuato vendite «a prezzi e condizioni superiori» a quelli del suo listino, contravvenendo così all'art. 60 del Trattato ed alle decisioni emanate dall'Alta Autorità per la sua applicazione.
paragrafo 2
La ricorrente nega di var violato le suddette disposizioni e chiede di essere liberata dalla pena pecuniaria inflittale; subordinatamente, che venga ridotta l'ammenda.
paragrafo 3
È necessario accertare — in relazione alle disposizioni contenute nell'art. 60 del Trattato e nelle decisioni dell'Alta Autorità 30-53, 31-53, 1-54 e 2-54 — se le infrazioni contestate sussistono e, in caso affermativo, decidere se l'ammontare dell'ammenda è stato equamente fissato.
paragrafo 4
Nella decisione del 14 novembre 1958 con la quale l'Alta Autorità ha inflitto alla ricorrente l'ammenda oggetto della presente controversia, sono enumerate 46 fatture in cui figurano prezzi maggiorati rispetto a quelli indicati nel listino della ricorrente; le vendite irregolari ascendono complessivamente a Lit. 70.569.655 e le maggiorazioni di prezzo contestate a Lit. 9.199.973.
paragrafo 5
Il regime istituito dall'art. 60 del Trattato e dalle decisioni dell'Alta Autorità 30-53, 31-53, 1-54 e 2-54, distingue due categorie di regole: le une concernenti l'osservanza del divieto di discriminazioni, le altre relative alla pubblicità dei prezzi.
paragrafo 6
Ai termini dell'art. 2 della decisione 30-53, così come modificato dall'art. 1 della decisione 1-54, costituisce pratica vietata dall'art. 60 no 1, il fatto che un venditore applichi prezzi e condizioni di vendita diversi da quelli indicati nel proprio listino, salvo che egli possa dimostrare che la vendita di cui trattasi non rientra nelle categorie di transazioni previste nel suo listino oppure che gli scarti di prezzo sono stati applicati in misura uguale a tutte le transazioni comparabili. Le regole relative alla pubblicità dei prezzi impongono alle imprese di far conoscere, secondo modalità determinate, il loro listino dei prezzi e condizioni di vendita. Quindi qualsiasi scarto dai prezzi di listino, anche se applicato in ugual misura a tutte le transazioni comparabili costituisce infrazione delle regole sulla pubblicità, pur senza costituire di per sé infrazione al divieto di discriminazioni. Nel caso in esame pertanto, per escludere un'infrazione alle regole sulla pubblicità, non basta che la ricorrente dimostri che gli scarti, rispetto ai prezzi di listino, non hanno carattere discriminatorio, in quanto qualsiasi scarto costituisce di per sé infrazione a dette regole; la ricorrente dovrebbe ancora provare che nessuna delle vendite, in ordine alle quali degli scarti sono stati accertati, rientra nelle categorie di transazioni previste dal suo listino. Inoltre, se gli scarti di prezzo non sono stati praticati in ugual misura a tutte le transazioni comparabili, vi è manifestamente infrazione tanto alle regole sulla pubblicità, quanto al divieto di discriminazioni.
paragrafo 7
Se per dichiarare la legittimità d'una sanzione pecuniaria è sufficiente constatare la violazione delle regole sulla pubblicità, per valutare la gravità dell'infrazione, e conseguentemente l'ammontare della pena pecuniaria, devesi peraltro accertare se la contravvenzione alle regole sulla pubblicità comporti altresì una violazione del divieto di discriminazioni.

SENTENZA › IN DIRITTO › SULLA SUSSISTENZA DELL'INFRAZIONE

paragrafo 1
Per quanto nella motivazione della decisione impugnata non sia precisato che le eccezioni previste dall'art. 1 della decisione 1-54 fossero inapplicabili al caso in esame, è peraltro emerso dal dibattito che nessuna delle vendite controverse può considerarsi come singolare rispetto alle categorie di transazioni previste dal listino della ricorrente.
paragrafo 2
La maggior parte delle vendite contestate contravvengono invero alle regole sulla pubblicità: in alcuni casi il listino è stato direttamente violato mediante maggiorazione di prezzi, in altri il listino difetta di alcune indicazioni prescritte dall'art. 2, lettere b e c della decisione 31-53, quali quelle relative agli scarti per dimensioni e lunghezze, alle maggiorazioni e ai sovrapprezzi relativi alle modalità di consegna, alle spese afferenti al modo di caricamento, alle maggiorazioni per qualità e gradazioni. Le suddette infrazioni od omissioni sono state constatate nelle seguenti fatture: numeri 2 del 5 gennaio 1957, 4, 6, 7 e 8 del 4 gennaio 1957, 12 del 7 gennaio 1957, 15 dell'8 gennaio 1957, 53 del 26 gennaio 1957, 63 e 64 del 29 gennaio 1957, 70 e 72 del 30 gennaio 1957, 429, 430, e 431 del 3 giugno 1957, 438 del 6 giugno 1957, 441 del 7 giugno 1957, 444 dell'8 giugno 1957, da 445 a 455 di data 8, 10 ed 11 giugno 1957, da 459 a 463 del 12 giugno 1957, 464 e 465 del 13 giugno 1957 e da 466 a 473 di data 13 e 17 giugno 1957.
paragrafo 3
La ricorrente ha inoltre violato il divieto di discriminazioni nelle vendite che risultano dalle sue fatture no 4 del 4 gennaio 1957 e no 15 dell'8 gennaio 1957; in tali vendite infatti gli scarti rispetto al listino non sono stati applicati in ugual misura a tutte le transazioni comparabili. D'altronde la ricorrente, nella lettera inviata all'Alta Autorità il 15 dicembre 1958, ha esplicitamente ammesso d'aver violato il divieto di discriminazioni per aver trattato diversamente — in base a considerazioni di ordine soggettivo — diversi clienti. Tale lettera, per quanto inviata all'Alta Autorità in risposta ad una nota relativa al prelievo, contiene delle ammissioni rilevanti ai fini del presente giudizio.
paragrafo 4
SULL'IMPORTO DELL'AMMENDA

SENTENZA › IN DIRITTO › La ricorrente ha manifestamente violato le regole sulla pubblicità dei prezzi nella maggior parte delle vendite controverse e, nel contempo, in due di esse almeno ha altresì violato il divieto di discriminazioni.

paragrafo 1
Per quanto la violazione delle regole sulla pubblicità costituisca un'infrazione meno grave della violazione del divieto di discriminazioni, essa non può tuttavia considerarsi di secondaria importanza. La pubblicità obbligatoria è infatti prevista dal Trattato per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
paragrafo 2
1. impedire per quanto possibile le pratiche vietate; 2. permettere agli acquirenti di essere esattamente informati dei prezzi e di concorrere altresì al controllo delle discriminazioni; 3. permettere alle imprese di conoscere esattamente i prezzi praticati dai concorrenti per dare ad esse la possibilità di allinearvisi.
paragrafo 3
Pertanto anche l'infrazione alle sole regole sulla pubblicità rende necessaria l'irrogazione di un'ammenda che non rappresenti soltanto una sanzione di principio, ma che sia proporzionata alle conseguenze di tale infrazione, in quanto questa impedisce il raggiungimento degli obiettivi fondamentali del Trattato dianzi enunciati.
paragrafo 4
Ciò posto, le infrazioni accertate — tenuto conto del complessivo importo delle transazioni irregolari, dello scarto fra i prezzi praticati e quelli di listino e dell'ammontare delle maggiorazioni discriminatorie applicate a taluni acquirenti — giustificano la sanzione pecuniaria che l'Alta Autorità ha irrogata e che appare proporzionata alla gravità delle infrazioni stesse, in relazione ai limiti fissati dall'art. 64 del Trattato.
paragrafo 5
La decisione impugnata è quindi giustificata; di conseguenza il ricorso deve essere respinto, perché infondato.

SENTENZA › IN DIRITTO › SPESE

paragrafo 1
Ai sensi dell'art. 60 del Regolamento della Corte C.E.C.A., la parte soccombente va condannata alle spese; la ricorrente, essendo rimasta pienamente soccombente, deve quindi sopportare le spese di giudizio.

Dispositivo

Letti gli atti di causa; Sentita la relazione del giudice relatore; Sentite le parti nelle loro difese orali; Sentite le conclusioni dell'avvocato generale; Visti gli artt. 36, 60, 64, 80 e 92 del Trattato C.E.C.A. ed il suo Allegato I; Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della C.E.C.A.; Visto il Regolamento della Corte di Giustizia della C.E.C.A. ed il suo Regolamento relativo alle spese giudiziali; LA CORTE disattesa ogni conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) La ricorrente è condannata alle spese di causa.

Firme

Così deciso dalla Corte a Lussemburgo il 17 dicembre 1959. Donner Delvaux Rossi Riese Catalano Letto in pubblica udienza a Lussemburgo il 17 dicembre 1959. Il Cancelliere A. Van Houtte Il Presidente A. M. Donner

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