Sez. U, Sentenza n. 1609 del 03/04/1989 (Rv. 462395 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - COMPETENZA - CRITERI DI COMPETENZA TERRITORIALE RIGUARDANTI LA CAUSA DI MERITO - INAPPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DETERMINAZIONE.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - COMPETENZA - CRITERI DI COMPETENZA TERRITORIALE RIGUARDANTI LA CAUSA DI MERITO - INAPPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DETERMINAZIONE.*
In relazione alla Competenza per un provvedimento d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ., i criteri vanno desunti sulla base della disciplina speciale dettata per tale tipo di procedimento, essendo applicabili i criteri di Competenza territoriali riguardanti la causa di merito (alla quale il chiesto provvedimento è strumentale), compresi quelli dettati dall'art. 413 cod. proc. civ. per le controversie di lavoro. Pertanto, anche nel caso in cui sia richiesto un provvedimento d'urgenza in materia di lavoro, la Competenza a provvedere spetta, a norma dell'art. 701 cod. proc. civ., al pretore del luogo in cui l'istante teme che sia per verificarsi il fatto dannoso, ove il provvedimento stesso sia richiesto ante causam, mentre, quando la causa per il merito sia stata già cominciata, la pronuncia sull'istanza ex art. 700 cod. proc. civ. è riservata al giudice competente in ordine a tale causa. (Conf 6412/83, mass n 431151; (Conf 1824/79, mass n 398199).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 701
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)