Sez. 1, Sentenza n. 3265 del 01/12/2015 Cc. (dep. 25/01/2016) Rv. 265723 - 01
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sospensione dei termini nel periodo feriale - Operatività - Fattispecie.
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE
La sospensione feriale dei termini opera anche nel procedimento di sorveglianza, non solo in relazione ai termini previsti per la comparizione, ma anche quelli previsti per la decisione. (Fattispecie relativa ad ordinanza di revoca della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale e di contestuale rigetto dell'istanza del condannato di differimento della esecuzione della pena per motivi di salute).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 240 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)