Sez. 3, Ordinanza n. 21603 del 28/07/2025 (Rv. 675732-01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - TRATTAMENTO DELLA PERSONA - TRATTAMENTO INUMANO | Risarcimento del danno da inumana detenzione - Onere della prova - Fattispecie.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - TRATTAMENTO DELLA PERSONA - TRATTAMENTO INUMANO
In tema di risarcimento del danno da inumana detenzione di cui all'art. 35-ter della l. n. 354 del 1975, spetta all'amministrazione penitenziaria, chiamata a rispondere della violazione di obblighi di protezione e di norme di comportamento, provare l'adempimento degli stessi in maniera conforme ai principi della CEDU. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva respinto la domanda risarcitoria ritenendola non provata, nonostante alcuni degli istituti penitenziari convenuti non avessero fornito le indicazioni circa le condizioni di detenzione richieste dal Tribunale adito).
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Legge 26/07/1975 num. 354 com. 6 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)