Sez. 1, Sentenza n. 994 del 19/10/1982 Ud. (dep. 03/02/1983) Rv. 157269 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - LEGGI - LEGGE 14 OTTOBRE 1974 N. 497 ARTT. 10 E 14 - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ IN RELAZIONE ALL'ART. 3 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - LEGGI - LEGGE 14 OTTOBRE 1974 N. 497 ARTT. 10 E 14 - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ IN RELAZIONE ALL'ART. 3 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 14 legge 14 ottobre 1974 n. 497, in quanto essendo stata dal legislatore razionalmente graduata la pericolosità delle armi e delle munizioni, anche in base alla norma integrativa contenuta nell'art. 2 legge 18 aprile 1975 n. 110, non è ravvisabile alcuna disparità di trattamento tra i cittadini, rilevante ai sensi dell'art. 3 cost. (fattispecie in tema di detenzione abusiva di pistole lanciarazzi e bombe pirotecniche).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)