Sez. 2, Sentenza n. 2255 del 09/08/1963 (Rv. 263466 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE - NOZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE - NOZIONE.*
Il termine 'eccezioné inteso in senso generico, indica qualsiasi difesa del convenuto comunque rivolta al rigetto della domanda attrice e comprensiva quindi anche della pura e semplice negoziazione dei fatti costitutivi della pretesa avversaria, mentre il termine stesso, in senso piu specifico, sta ad indicare la allegazione di un fatto estintivo o impeditivo che escluda il prodursi degli effetti naturalmente collegati al fatto costitutivo affermato dall'attore e, in senso ancor piu ristretto, la contrapposizione di un fatto estintivo o impeditivo operante soltanto per volonta del convenuto. La parte rimane nell'ambito dell'eccezione quando basi la sua difesa su un fatto dal quale sorga un diritto che potrebbe essere perseguito anche con Azione, purche la contrapposizione del proprio diritto abbia il solo scopo di ottenere che la domanda dell'attore sia respinta. (V 352/63, 129/63, 1548/62, 2223/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)