Sez. 3, Sentenza n. 685 del 02/03/1966 Ud. (dep. 18/04/1966) Rv. 101137 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - IN GENERE - FINE NON ESCLUSIVO DELLA PA - ESTREMI.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - IN GENERE - FINE NON ESCLUSIVO DELLA PA - ESTREMI.*
Per la sussistenza del delitto di cui all'art 324 cod pen-che deve essere annoverato tra i reati di pericolo-e sufficiente che il soggetto attivo abbia agito per un fine non esclusivo della pubblica amministrazione anche se per se stesso non illecito: il danno effettivo della stessa amministrazione ed il profitto dell'agente sono, pertanto, elementi estranei alla fattispecie delittuosa.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)