Sez. U, Sentenza n. 610 del 29/02/1972 (Rv. 356658 - 01)
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - COMPATIBILITA E INCOMPATIBILITA - ENTI LOCALI SICILIANI - CAUSE D'INELEGGIBILITA - CROCE ROSSA ITALIANA - ENTE SOVVENZIONATO - ESCLUSIONE - CAUSA D'INELEGGIBILITA - INSUSSISTENZA.*
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - COMPATIBILITA E INCOMPATIBILITA - ENTI LOCALI SICILIANI - CAUSE D'INELEGGIBILITA - CROCE ROSSA ITALIANA - ENTE SOVVENZIONATO - ESCLUSIONE - CAUSA D'INELEGGIBILITA - INSUSSISTENZA.*
Poiche alle erogazioni di danaro che gli enti locali occasionalmente possono deliberare in favore della Croce rossa manca il carattere della continuita, e poiche esse non costituiscono mezzi finanziari cui di regola l'ente beneficiario debba far ricorso ai fini del suo normale funzionamento, l' associazione italiana della Croce rossa non puo essere considerata ente sovvenzionato, attraverso i suoi organi periferici, dall'ente locale, onde non sussiste - con riferimento agli enti locali siciliani - la causa di ineleggibilita prevista dal n 3 dell'art 7 della legge regionale 9 maggio 1969 n 14. (V 2918'68, mass n 335671; 2426'68, mass n 334826; 1372'67, mass n (327977).*
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 09/05/1969 num. 14 art. 7 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)