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Sez. L - , Sentenza n. 522 del 11/01/2018 (Rv. 647371 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CREDITI DI LAVORO | Fallimento del datore di lavoro - Effetti sui rapporti di lavoro - Sospensione - Licenziamento intimato dal curatore - Dichiarazione di illegittimità - Conseguenze patrimoniali - Diritto del lavoratore all'ammissione al passivo - Sussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 2018-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647371-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CREDITI DI LAVORO

In caso di fallimento del datore di lavoro, ove non vi sia esercizio provvisorio di impresa, il rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione, con conseguente venir meno dell'obbligo di corrispondere la retribuzione in difetto dell'esecuzione della prestazione lavorativa, sino a quando il curatore non decida la prosecuzione o lo scioglimento del rapporto ex art. 72 l.fall., "ratione temporis" applicabile, nell'esercizio di una facoltà comunque sottoposta al rispetto delle norme limitative dei licenziamenti individuali e collettivi; ne deriva che, qualora sia accertata la illegittimità del licenziamento intimato dal curatore, il lavoratore ha diritto all'ammissione al passivo fallimentare per il credito risarcitorio che ne consegue, corrispondente alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quella della reintegra.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119 com. 2, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 72, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)