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Sez. 2, Sentenza n. 2192 del 20/06/1969 (Rv. 341522 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - PROVE NUOVE - DOCUMENTI NUOVI - PRODUZIONE - LIMITE CRONOLOGICO.*
Stato
decisa il 1969-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341522-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - PROVE NUOVE - DOCUMENTI NUOVI - PRODUZIONE - LIMITE CRONOLOGICO.*

La facolta di produrre nuovi documenti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 184, 345, comma secondo e 359 cod.proc.civ., puo essere esercitata, tanto in primo grado quanto in appello, anche dopo che l'istruttore abbia invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni, ma non dopo il provvedimento di rimessione della causa al collegio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)