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Sez. 1, Sentenza n. 7035 del 24/11/1983 (Rv. 431667 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - DISCIPLINA DEL D.L. N. 660 DEL 1973 - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - RIFERIMENTO ALL'IMPONIBILE RISULTANTE DALL'"ULTIMA PRONUNCIA DI MERITO" - PRONUNCIA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE IN MATERIA DI ESTIMAZIONE COMPLESSA - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431667-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - DISCIPLINA DEL D.L. N. 660 DEL 1973 - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - RIFERIMENTO ALL'IMPONIBILE RISULTANTE DALL'"ULTIMA PRONUNCIA DI MERITO" - PRONUNCIA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE IN MATERIA DI ESTIMAZIONE COMPLESSA - INCLUSIONE.*

Nella disciplina del cosiddetto condono tributario di cui al d.l. 5 novembre 1973 n. 660, convertito in legge 19 dicembre 1973 n. 823, l'art. 2 lett. E) di detto decreto, secondo il quale l'imposta รจ determinata assumendo come imponibile quello risultante "dalla ultima pronuncia di merito", va inteso riferito ad ogni pronuncia che evidenzi, esplicitamente od implicitamente, tale imponibile, e, quindi, anche a quella della commissione tributaria centrale, in materia di estimazione complessa, la quale fissi i criteri per la quantificazione dell'imponibile medesimo. (Conf 1241/80, mass n 404737).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 05/11/1973 num. 660 art. 2 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)