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Sez. 3, Sentenza n. 5772 del 10/06/1998 (Rv. 516319 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE | Presenza di pietre nel manto stradale - Danni subiti da un automobilista - Invocabilità della presunzione nei confronti dell'ente proprietario dell'autostrada - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516319-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE

La presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. (per i danni arrecati da cose in custodia) non è invocabile nei confronti dell'ente proprietario di un'autostrada, per i danni subiti da un automobilista a causa della presenza di pietre sul manto stradale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)