Sez. 3, Sentenza n. 5772 del 10/06/1998 (Rv. 516319 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE | Presenza di pietre nel manto stradale - Danni subiti da un automobilista - Invocabilità della presunzione nei confronti dell'ente proprietario dell'autostrada - Esclusione.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE
La presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. (per i danni arrecati da cose in custodia) non è invocabile nei confronti dell'ente proprietario di un'autostrada, per i danni subiti da un automobilista a causa della presenza di pietre sul manto stradale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)