Sez. 5, Sentenza n. 2594 del 04/02/2010 (Rv. 611719 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Fondazioni bancarie - Giudizio per il riconoscimento della riduzione Irpeg ex art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973 - Efficacia di giudicato della sentenza, tra le stesse parti, relativa all'esonero dalla ritenuta d'acconto sui dividendi azionari - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
Affinché una lite possa dirsi coperta dall'efficacia di giudicato di una precedente sentenza resa tra le stesse parti è necessario che il giudizio introdotto per secondo investa il medesimo rapporto giuridico che ha già formato oggetto del primo; in difetto di tale presupposto, a nulla rileva la circostanza che la seconda lite richieda accertamenti di fatto già compiuti nel corso della prima, in quanto l'efficacia oggettiva del giudicato non può mai investire singole questioni di fatto o di diritto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che la sentenza passata in giudicato, con la quale il giudice tributario aveva riconosciuto il diritto di una fondazione bancaria di godere dell'esonero dalla ritenuta d'acconto sui dividendi azionari, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, facesse stato nella controversia promossa dal medesimo contribuente avente ad oggetto il riconoscimento della riduzione dell'IRPEG, di cui all'art. 6, primo comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, trattandosi di benefici fiscali diversi, il primo dei quali collegato alla natura dell'ente, il secondo, invece, all'attività concretamente svolta in ciascun periodo d'imposta).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 29/12/1962 num. 1745 art. 10 bis, DPR 29/09/1973 num. 601 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)