Sez. F, Sentenza n. 35578 del 30/07/2004 Ud. (dep. 27/08/2004) Rv. 229545 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Falsità ideologica per induzione in errore in autorizzazione amministrativa - Produzione, a corredo di domanda di concessione edilizia, di planimetria mancante dell'indicazione di un manufatto preesistente - Accertata irrilevanza di tale manufatto ai fini dell'accoglibilità della domanda - Reato impossibile - Sussistenza.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA
Deve riguardarsi come impossibile per assoluta inidoneità dell'azione il reato di falso ideologico per induzione in autorizzazione amministrativa (artt. 48 e 480 cod. pen.), ipotizzato a carico di soggetto il quale, a corredo di una domanda di concessione edilizia, aveva prodotto una planimetria mancante dell'indicazione dell'esistenza, in un fondo confinante, di un manufatto posto a distanza inferiore, rispetto all'erigendo edificio, a quella di dieci metri tra pareti finestrate prescritta dal D.M.2 aprile 1968 n. 1444, avuto riguardo alla circostanza che, nella specie, detto manufatto, siccome costituito da una tettoia sostenuta da soli pilastri, senza pareti, non rientrava nelle previsioni di cui al citato D.M., per cui la sua presenza sarebbe stata comunque indifferente ai fini dell'accoglibilità della domanda di concessione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 48, Cod. Pen. art. 49, Cod. Pen. art. 480, Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)