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Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Veneto

Testo in vigore al

Art. 41

1. I soggetti legittimati a presentare proposte di legge o di regolamento possono richiedere l'assistenza dell'ufficio legislativo regionale.

2. Le Commissioni consiliari ammettono alla discussione delle proposte il primo firmatario, con le modalita' stabilite dal Regolamento.

3. Qualora su un progetto di legge o di regolamento non sia stata presa alcuna decisione entro sei mesi dalla presentazione, il progetto e' iscritto di diritto all'ordine del giorno del Consiglio ed e' discusso nella prima seduta con precedenza su ogni altro argomento.

Art. 42

1. Le leggi sono comunicate dal Presidente del Consiglio al Commissario del Governo entro cinque giorni dalla approvazione.

2. I regolamenti approvati dal Consiglio regionale sono comunicati dal Presidente del Consiglio all'organo di controllo di cui all'articolo 125 della Costituzione entro cinque giorni dall'approvazione.

Art. 43

1. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine fissato dall'articolo 127 della Costituzione per il rinvio della legge al Consiglio regionale in caso di mancata apposizione del visto.

2. Il testo e' preceduto dalla formula: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga", ovvero: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge. Il Presidente della Giunta regionale promulga".

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta".

4. I regolamenti regionali sono promulgati dal Presidente della Giunta regionale nei dieci giorni dalla scadenza del termine previsto dalla legge per l'esercizio del controllo da parte dell'organo di cui all'articolo 125 della Costituzione.

5. Il testo del regolamento e' preceduto dalla Formula:
"Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga".

6. Al testo del regolamento segue la formula: "Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione".

Art. 44

1. Le leggi regionali sono pubblicate entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo termine maggiore stabilito dalle leggi stesse.

2. La legge regionale prevede termini piu' brevi per l'entrata in vigore delle sue disposizioni, qualora il Consiglio regionale ne abbia dichiarato l'urgenza e il Governo della Repubblica dia il suo consenso.

3. La deliberazione della procedura d'urgenza per l'esame e l'approvazione della legge ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto comportano la dichiarazione d'urgenza della legge ai fini di cui al comma precedente.

4. I regolamenti regionali sono pubblicati nei cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salva diversa disposizione di legge.

Art. 45

1. Il Presidente della Giunta regionale indice referendum popolare per: deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale o di un provvedimento amministrativo, quando lo richiedono trentamila elettori.

2. La legge regionale stabilisce le modalita' di attuazione del referendum.

3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

4. La proposta soggetta a referendum e' approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed e' stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 46

1. Non e' ammesso referendum per l'abrogazione di leggi di bilancio, di leggi tributarie e relativi provvedimenti di esecuzione; sull'esistenza di motivi di inammissibilita' decide il Consiglio.

Art. 47

1. Il Consiglio regionale puo' deliberare l'indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate a provvedimenti determinati.

2. Sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti la istituzione di nuovi Comuni e i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali.

Capo III. La funzione amministrativa

Art. 48

1. La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.

2. L'organizzazione amministrativa regionale e' stabilita con legge della Regione.

Art. 49

1. L'organizzazione amministrativa della Regione si articola in una Segreteria generale della programmazione e in Segreterie regionali.

2. La Segreteria generale della programmazione Assiste gli organi della Regione nella preparazione dei documenti e degli atti della programmazione regionale, coordina l'attivita' delle altre Segreterie e assicura l'espletamento degli affari generali della Regione.

3. Le Segreterie regionali curano l'esecuzione dei provvedimenti inerenti alle funzioni amministrative esercitate direttamente dalla Regione, assistono il Presidente e la Giunta nell'esercizio delle funzioni di loro competenza.

4. L'attivita' di tutte le Segreterie e' diretta dalla Giunta regionale.

5. I dirigenti delle Segreterie regionali, in conformita' con le disposizioni della Giunta, provvedono all'organizzazione e dirigono il funzionamento dei servizi da essi dipendenti e sono responsabili del buon andamento di questi.

Art. 50

1. La Regione, per attivita' e servizi inerenti allo sviluppo economico e sociale che, per loro natura, non possano essere delegati a enti locali o espletati avvalendosi dei loro uffici, puo' con legge istituire enti e aziende o partecipare a consorzi di enti pubblici o a societa', e, in ordine a compiti operativi a carattere temporaneo, puo' istituire agenzie.

2. Il Consiglio regionale provvede alla determinazione degli indirizzi generali dell'attivita', alla nomina degli amministratori, alla disciplina generale degli enti, aziende e agenzie di cui al primo comma.

3. La Giunta vigila sulla rispondenza dell'attivita' degli enti, aziende e agenzie alle decisioni del Consiglio.

4. Nella nomina degli amministratori degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, nonche' dei rappresentanti della Regione in enti e organi statali; regionali e locali, e' assicurata, nei modi stabiliti dalla legge, la rappresentanza della minoranza consiliare.

5. La legge istitutiva determina le modalita' di partecipazione dei, soggetti direttamente interessati all'attivita' svolta dagli enti e dalle aziende regionali.

Art. 51

1. La legge regionale stabilisce lo stato giuridico ed economico e la pianta organica del personale in conformita' ai principi fissati nello Statuto e sentite le organizzazioni sindacali; determina le norme per l'inquadramento nella Regione degli uffici e del personale trasferiti dallo Stato.

2. Il personale della Regione e' inserito in un unico ruolo regionale e si distingue esclusivamente per qualifiche, corrispondenti alle attribuzioni e responsabilita' ricoperte, ed e' assunto mediante concorso, salvi i casi stabiliti dalla legge.

3. A parita' o equivalenza di mansioni corrisponde uguale trattamento economico.

4. Il personale degli enti e aziende istituiti dalla Regione e' equiparato al personale regionale, salve diverse disposizioni delle leggi istitutive.

Art. 52

1. Il Presidente, su proposta della Giunta, approvata dal Consiglio, conferisce l'incarico di dirigente di ciascuna Segreteria di cui al primo comma dell'articolo 49 a persona scelta, anche fra esperti e professionisti estranei all'Amministrazione regionale, con rapporto a tempo determinato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura, secondo i criteri fissati dalla legge regionale.

2. Il dirigente di ciascun ente, azienda e agenzia regionale e' nominato dai rispettivi organi di amministrazione con gli stessi criteri.

3. I dirigenti possono essere altresi' revocati con il medesimo procedimento prima della scadenza del termine di nomina.

4. Il trattamento economico dei dirigenti e' determinato con delibera della Giunta, sentita la Commissione consiliare competente.

Art. 53

1. La legge regionale disciplina, al fine del buon andamento e dell'imparzialita' dell'azione amministrativa, il procedimento di formazione degli atti amministrativi della Regione.

2. La Regione promuove la partecipazione effettiva dei cittadini e dei gruppi alla formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale e garantisce il contraddittorio dei soggetti direttamente interessati in tutte le fasi dei procedimenti amministrativi.

3. L'inizio del procedimento e' comunicato agli interessati, i quali possono prendere visione degli atti del procedimento anche nella fase istruttoria, salvi i casi previsti dalla legge.

4. I provvedimenti amministrativi della Regione devono sempre essere motivati anche con riferimento ai piani e programmi nazionali, regionali e comprensoriali. Il silenzio dell'amministrazione ha valore di rigetto della istanza.

5. I provvedimenti adottati dagli organi regionali sono definitivi.

Capo IV. I rapporti con gli enti locali

Art. 54

1. In armonia con i principi dell'autonomia e del decentramento la Regione instaura un rapporto di collaborazione con le Province, i Comuni e gli altri enti locali e ne coordina la partecipazione alla programmazione regionale, ai fini di un equilibrato sviluppo economico e sociale, favorendo la formazione di istituzioni comprensoriali su basi associative.

Art. 55

1. La delega delle funzioni amministrative alle Province, ai Comuni e agli altri enti locali, a norma dell'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione, e' conferita, consultati gli enti interessati, con legge che ne stabilisce i criteri direttivi, le condizioni, la durata e le modalita' di esercizio, e disciplina i conseguenti rapporti finanziari con i soggetti delegati e l'eventuale trasferimento di personale.

2. L'esercizio della delega si uniforma ai principi di cui all'articolo 53.

3. La delega e' conferita a tutti gli enti della medesima specie che abbiano i requisiti previsti dalla legge.

4. La Giunta regionale esercita i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni delegato agli enti locali; promuove l'adozione del provvedimento di revoca della delega in caso di accertato inadempimento.

5. La legge regionale determina i casi in cui la Giunta si avvale degli uffici degli enti locali; stabilisce le modalita' di utilizzazione; disciplina i conseguenti rapporti finanziari e l'eventuale trasferimento di personale, d'intesa con gli enti interessati.

Art. 56

1. Il controllo, a norma dell'articolo 130 della Costituzione, sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, e' esercitato in forma decentrata secondo le modalita' stabilite dalla legge regionale.

Capo V. Il bilancio

Art. 57

1. La Regione ha un proprio bilancio e istituisce, nei limiti delle leggi della Repubblica, i tributi propri, le relative procedure amministrative di contenzioso, e le sanzioni.

2. La Regione ha demanio e patrimonio propri.

3. La legge regionale disciplina l'ordinamento contabile della Regione, nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi della Repubblica.

Art. 58

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

2. Il bilancio di previsione e' presentato al Consiglio entro il 30 settembre dell'anno precedente ed e' approvato con legge regionale entro il 21 dicembre.

3. L'esercizio provvisorio del bilancio puo' essere concesso con apposita legge, in via eccezionale, per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi.

4. Gli enti, le aziende e le agenzie regionali presentano al Consiglio regionale, per l'approvazione, il loro bilancio contemporaneamente al bilancio della Regione.

Art. 59

1. La Giunta regionale predispone e presenta ogni anno al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del piano o dei piani regionali, con indicazioni di previsione, non oltre il 15 settembre.

2. Il Consiglio regionale sottopone questa relazione all'esame dell'assemblea dei rappresentanti dei Consigli provinciali e comunali e dei comprensori della Regione.

3. L'Assemblea puo' esprimere voti o mozioni con valore consultivo.

4. La legge regionale regola le modalita' di convocazione e di formazione delle rappresentanze in detta assemblea.

Art. 60

1. Il bilancio di previsione evidenzia gli impegni finanziari di ciascun servizio e attivita' regionale in relazione agli obiettivi della programmazione regionale.

2. Il Presidente della Giunta presenta al Consiglio il progetto di bilancio accompagnato da:

  1. a) una relazione illustrativa del rapporto tra le previsioni di bilancio e lo stato di attuazione del piano economico regionale;

  2. b) un preventivo delle spese degli enti locali relative all'esercizio delle funzioni ad essi delegate, o per le quali la Regione si avvalga dei loro uffici;

  3. c) un preventivo di cassa della Regione e degli enti e aziende dipendenti.

Art. 61

1. Il Consiglio, attraverso la competente Commissione permanente, esercita il controllo sull'attuazione dei piani e dei programmi regionali, sull'attivita' amministrativa della Regione e degli enti, aziende e agenzie dipendenti, e sulla gestione del bilancio e del patrimonio.

2. La Commissione deve essere sentita su tutti i progetti di legge, per consentire di verificarne la conformita' con la programmazione regionale, prima che i progetti vengano sottoposti all'esame della Commissione competente per materia.