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Sez. 1, Sentenza n. 2224 del 15/05/1986 Cc. (dep. 11/06/1986) Rv. 173069 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI SULLA CUSTODIA PREVENTIVA - ORDINANZA SULLE RICHIESTE DI LIBERTÀ PROVVISORIA O DI ARRESTO DOMICILIARE - APPELLO - NORMATIVA APPLICABILE - NORME GENERALI - NORME DI CUI ALLA LEGGE N. 532 DEL 1982 - ESCLUSIONE - FONDAMENTO - EFFETTI - AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DEL TERMINE.*
Stato
decisa il 1986-05-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173069-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI SULLA CUSTODIA PREVENTIVA - ORDINANZA SULLE RICHIESTE DI LIBERTÀ PROVVISORIA O DI ARRESTO DOMICILIARE - APPELLO - NORMATIVA APPLICABILE - NORME GENERALI - NORME DI CUI ALLA LEGGE N. 532 DEL 1982 - ESCLUSIONE - FONDAMENTO - EFFETTI - AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DEL TERMINE.*

In materia di appello avverso le ordinanze che decidono sulla richiesta di libertà provvisoria o di applicazione della misura degli arresti domiciliari devono essere osservate le norme generali previste dagli art. 190 e ss. Cod. proc. pen., e non quelle sancite dalla legge n. 532 del 1982, in quanto la norma del codice di procedura - art. 281 cod. proc. pen. - contiene un espresso richiamo alla novella del 1982 solo per quanto concerne il giudice competente a conoscere delle impugnazioni istruttorie entro le ordinanze sulla libertà provvisoria e non anche per quanto riguarda i termini e la procedura previsti in relazione al solo riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale. Ne consegue che il termine per impugnare un provvedimento di rigetto di concessione della libertà provvisoria è di giorni tre e non cinque. (nella specie, l'impugnazione fu proposta il quarto giorno utile).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 281 CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)