Sez. 3, Sentenza n. 157 del 23/01/1970 (Rv. 344930 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - CONSEGNA DEL PLICO AL PORTIERE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - CONSEGNA DEL PLICO AL PORTIERE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Dal combinato disposto dell'art 7 del RD 21 ottobre 1923, n 2393 - il cui testo e stato interamente trasfuso nell'art 77 del RD 28 dicembre 1924 n 2271 - e dell'art 174 del RD 18 aprile 1940 n 689 (regolamento di esecuzione del codice postale), a cui si richiama l'art 107, comma terzo, dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari, approvato con DPR 15 dicembre 1959, n 1229, si evince che, nelle notificazioni eseguite a mezzo del servizio postale, la consegna del piego contenente l'atto da notificare, 'nell'impossibilita di effettuarla al destinatario in personà , puo essere fatta 'al portiere nel solo caso che esso sia all'esclusivo servizio del destinatario medesimò. (V 1036-68 massima 332464 352-68 massima 331311).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 28/12/1924 num. 2271 art. 77, Legge 21/10/1923 num. 2393 art. 7 CORTE COST., Legge 18/04/1940 num. 689 art. 174, Legge 15/12/1959 num. 1229 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)