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Sez. 3, Sentenza n. 157 del 23/01/1970 (Rv. 344930 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - CONSEGNA DEL PLICO AL PORTIERE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1970-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344930-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - CONSEGNA DEL PLICO AL PORTIERE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*

Dal combinato disposto dell'art 7 del RD 21 ottobre 1923, n 2393 - il cui testo e stato interamente trasfuso nell'art 77 del RD 28 dicembre 1924 n 2271 - e dell'art 174 del RD 18 aprile 1940 n 689 (regolamento di esecuzione del codice postale), a cui si richiama l'art 107, comma terzo, dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari, approvato con DPR 15 dicembre 1959, n 1229, si evince che, nelle notificazioni eseguite a mezzo del servizio postale, la consegna del piego contenente l'atto da notificare, 'nell'impossibilita di effettuarla al destinatario in personà, puo essere fatta 'al portiere nel solo caso che esso sia all'esclusivo servizio del destinatario medesimò. (V 1036-68 massima 332464 352-68 massima 331311).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 28/12/1924 num. 2271 art. 77, Legge 21/10/1923 num. 2393 art. 7 CORTE COST., Legge 18/04/1940 num. 689 art. 174, Legge 15/12/1959 num. 1229 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)