Sez. 3, Sentenza n. 1894 del 14/12/2006 Cc. (dep. 23/01/2007) Rv. 235644 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | In presenza di titolo abilitativo - Potere del giudice penale di accertare la illegittimità dell'atto autorizzatorio - Condizioni e limiti - Individuazione.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
In materia edilizia, il giudice penale può accertare la illegittimità sostanziale del titolo abilitativo non soltanto se l'atto medesimo sia illecito, ovvero frutto di attività criminosa per eventuali collusioni del soggetto beneficiario con organi dell'amministrazione, ma anche nell'ipotesi in cui sussista la non conformità dell'atto alla normativa che ne regola l'emanazione o alle disposizioni legislative in materia urbanistico-edilizia. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato che il potere del giudice trova il proprio limite nell'esistenza di provvedimenti giurisdizionali, passati in giudicato, che abbiano espressamente affermato la legittimità del titolo abilitativo ed il conseguente diritto del cittadino alla realizzazione dell'opera).
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)