Differimento al 31 dicembre 1983 del termine in materia di indennita' di espropriazione e di occupazione di urgenza
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. E' differito al 31 dicembre 1983 il termine in materia di indennita' di espropriazione e di occupazione di urgenza stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 maggio 1982, n. 298, convertito nella legge 29 luglio 1982, numero 481.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1982
PERTINI
FANFANI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA