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Sez. 2, Sentenza n. 46023 del 07/11/2007 Cc. (dep. 10/12/2007) Rv. 239266 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE | Registrazione fonografica di colloqui investigativi della P.G. realizzata da quest'ultima - Acquisizione od utilizzazione nel processo - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239266-01

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Il contenuto dell'intercettazione di un colloquio tra un ufficiale di P.G. ed un soggetto indagato è inutilizzabile, in considerazione sia del divieto di utilizzazione di dichiarazioni indizianti provenienti da soggetto che doveva essere sentito sin dall'inizio quale persona sottoposta alle indagini con le garanzie previste dall'art. 63, comma secondo, cod. proc. pen., sia del divieto di testimonianza "de relato" sulle dichiarazioni della persona sottoposta alle indagini previsto dagli articoli 195, comma quarto, e 62 cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 62 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)