Sez. 1, Sentenza n. 8675 del 13/08/1993 (Rv. 483443 - 01)
Acque - Tribunali delle acque pubbliche - Tribunali regionali delle acque - Controversie assoggettate | Esecuzione di lavori di rimboschimento - Esclusione - Competenza del tribunale ordinario - Sussistenza.
Acque - Tribunali delle acque pubbliche - Tribunali regionali delle acque - Controversie assoggettate
L'esecuzione di lavori di rimboschimento, volti ad evitare lo sregolamento del terreno sotto la forza delle acque pluviali, non costituisce né "opera idraulica" (specificamente connotata dalla attinenza al regime delle acque pubbliche), né opera di "bonifica" (per tale intendendosi il complesso delle opere e provvedimenti per la rimessa in valore, dal punto di vista socio-economico e sanitario, di zone agricole malsane e paludose). Ne consegue che la controversia promossa dai proprietari di terreni espropriati per l'esecuzione del rimboschimento nei confronti dell'ente espropriante rientra nella competenza del Tribunale ordinario, e non del Tribunale regionale delle acque.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140 lett. D
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)