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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24369 del 18/11/2011 (Rv. 620224 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Contratto preliminare di compravendita immobiliare - Giudizio di risoluzione per inadempimento - Pregiudizialità rispetto al giudizio di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620224-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

Non sussiste un rapporto di pregiudizialità, tale da giustificare la sospensione necessaria del processo ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., fra il giudizio di risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare di compravendita immobiliare e quello di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il relativo contratto definitivo, non costituendo l'accertamento della fondatezza della prima domanda un antecedente logico indispensabile per la pronuncia sulla seconda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)