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Sez. U - , Sentenza n. 29862 del 12/10/2022 (Rv. 665940 - 07)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE | “Translatio” al giudice civile ex art. 622 c.p.c. - Richiesta di provvisionale - Ammissibilità - Concessione - Presupposti.
Stato
decisa il 2022-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665940-07

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE

Il giudice civile, adito in sede di rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p. con una domanda di condanna generica, può condannare il responsabile al pagamento di una provvisionale, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., nei limiti in cui ritiene raggiunta la prova e, dunque, mentre per l'accoglimento della domanda generica di danno è sufficiente che l'esistenza di un danno sia probabile, per l'accoglimento dell'istanza di provvisionale ex art. 278 c.p.c. è necessario che l'esistenza di un danno sia certa, almeno in parte.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)