Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)
Testo in vigore al
Art. 69 Gestione delle quote
1. La Commissione adatta, per ciascuno Stato membro e per ciascun periodo, entro la fine del periodo in questione, la ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» delle quote nazionali, tenuto conto delle conversioni richieste dai produttori tra le quote individuali per le consegne e per le vendite dirette.
2. Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione, entro date e in base a modalità che la Commissione deve stabilire a norma dell'articolo 192, paragrafo 2, i dati necessari per:
a) l’adattamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
b) il calcolo del prelievo sulle eccedenze che gli Stati membri devono pagare.
Art. 70 Tenore di grassi
1. A ciascun produttore è assegnato un tenore di riferimento di grassi applicabile alla quota individuale per le consegne attribuitagli.
2. Per le quote attribuite ai produttori al 31 marzo 2008 a norma dell’articolo 67, paragrafo 1, il tenore di cui al paragrafo 1 è pari al tenore di riferimento di detta quota a tale data.
3. Tale tenore è modificato all’atto della conversione di cui all’articolo 67, paragrafo 2, e nel caso di acquisizione, cessione o cessione temporanea di quote in conformità a norme che saranno stabilite dalla Commissione.
4. Per i nuovi produttori che dispongono di una quota individuale per le consegne proveniente interamente dalla riserva nazionale, il tenore di grassi è fissato in conformità a norme che saranno stabilite dalla Commissione.
5. Il tenore di riferimento di grassi individuale di cui al paragrafo 1 è adeguato, se del caso, all’entrata in vigore del presente regolamento e successivamente all’inizio del periodo di dodici mesi di cui trattasi, ogniqualvolta ciò sia necessario, in modo che, per ciascuno Stato membro, la media ponderata del tenore di grassi rappresentativo individuale non superi di oltre 0,1 g/kg il tenore di riferimento di grassi di cui all’allegato X. Per la Romania il tenore di riferimento di grassi fissato all’allegato X è riesaminato sulle base delle cifre relative all’intero anno 2004 e, se necessario, è adattato dalla Commissione.
Art. 71 Riserva nazionale
1. All’interno delle quote nazionali fissate nell’allegato IX ciascuno Stato membro istituisce una riserva nazionale, in particolare ai fini delle assegnazioni di cui all’articolo 68. Questa riserva è alimentata, a seconda dei casi, ritirando i quantitativi di cui all’articolo 72, effettuando una trattenuta sui trasferimenti come previsto all’articolo 76 oppure effettuando una riduzione lineare dell’insieme delle quote individuali. Tali quote conservano la loro destinazione iniziale, vale a dire consegne o vendite dirette.
2. Le eventuali quote supplementari assegnate ad uno Stato membro sono versate automaticamente nella riserva nazionale e ripartite tra consegne e vendite dirette a seconda delle necessità prevedibili.
3. Le quote versate nella riserva nazionale non hanno un tenore di riferimento di grassi.
Art. 72 Casi di inattività
1. Se una persona fisica o giuridica che detiene quote individuali non soddisfa più i criteri di cui all’articolo 65, lettera c), durante un periodo di dodici mesi, i corrispondenti quantitativi sono riversati nella riserva nazionale entro il 1o aprile dell’anno civile successivo, tranne se essa diventa nuovamente produttore ai sensi dell’articolo 65, lettera c), prima di tale data. Se detta persona diventa nuovamente produttore entro la fine del secondo periodo di dodici mesi successivo al ritiro, la quota individuale ritirata le è restituita, in tutto o in parte, entro il 1o aprile successivo alla data della richiesta.
2. Se per almeno un periodo di dodici mesi un produttore non commercializza un quantitativo pari almeno al 85 % della sua quota individuale, lo Stato membro in questione può decidere se e a quali condizioni la quota inutilizzata è riversata in tutto o in parte nella riserva nazionale. Gli Stati membri possono stabilire le condizioni alle quali una quota è riassegnata al produttore interessato qualora ripristini la commercializzazione.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano in caso di forza maggiore o in casi debitamente giustificati che compromettano temporaneamente la capacità produttiva dei produttori in questione, riconosciuti dalle autorità competenti.
Art. 73 Cessioni temporanee
1. Entro la fine di ciascun periodo di dodici mesi gli Stati membri autorizzano, per il periodo di cui trattasi, cessioni temporanee di una parte delle quote individuali che i produttori che ne dispongono non intendono utilizzare. Gli Stati membri possono disciplinare le operazioni di cessione in funzione delle categorie di produttori o delle strutture della produzione lattiera, limitarle al livello dell’acquirente o all’interno delle regioni, autorizzare la cessione totale nei casi di cui all’articolo 72, paragrafo 3, e determinare in che misura il cedente possa rinnovare le operazioni di cessione.
2. Ciascuno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1 sulla base di uno o di entrambi i seguenti criteri:
a) la necessità di facilitare le evoluzioni e gli adeguamenti strutturali;
b) imperative esigenze amministrative.
Art. 74 Trasferimenti di quote con corrispondente trasferimento di terre
1. Le quote individuali sono trasferite con l’azienda ai produttori che la riprendono, in caso di vendita, locazione, trasmissione per successione effettiva o anticipata o qualsiasi altro mezzo che produca effetti giuridici analoghi per i produttori secondo modalità che gli Stati membri devono definire tenendo conto delle superfici utilizzate per la produzione lattiera o di altri criteri oggettivi e, eventualmente, di un accordo tra le parti. La parte della quota eventualmente non trasferita con l’azienda è devoluta alla riserva nazionale.
2. Se le quote sono state o sono trasferite a norma del paragrafo 1 in caso di affitto rurale o in altri casi aventi effetti giuridici analoghi, gli Stati membri possono decidere, in base a criteri obiettivi e allo scopo di assicurare che le quote siano attribuite esclusivamente ai produttori, che le quote di cui trattasi non siano trasferite con l’azienda.
3. In caso di trasferimento di terre alle autorità pubbliche e/o per motivi di pubblica utilità o allorché il trasferimento è effettuato a fini non agricoli, gli Stati membri provvedono affinché siano adottate le misure necessarie alla salvaguardia degli interessi legittimi delle parti e, in particolare, affinché i produttori che cedono le terre siano in grado, se vogliono farlo, di continuare la produzione lattiera.
4. Qualora non vi sia accordo tra le parti, nel caso di affitti rurali che scadono e non sono rinnovabili a condizioni analoghe, o in situazioni che abbiano analoghi effetti giuridici, le quote individuali di cui trattasi sono trasferite in tutto o in parte ai produttori che le riprendono, secondo le disposizioni adottate dagli Stati membri, tenendo conto degli interessi legittimi delle parti.
Art. 75 Misure specifiche di trasferimento
1. Per portare a termine la ristrutturazione della produzione lattiera o per migliorare l’ambiente, gli Stati membri possono, secondo modalità che essi definiscono tenendo conto degli interessi legittimi delle parti:
a) accordare ai produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente una parte o la totalità della loro produzione lattiera un’indennità, versata in una o più rate annuali, e alimentare la riserva nazionale con le quote individuali così liberate;
b) stabilire, in base a criteri obiettivi, le condizioni alle quali i produttori possono ottenere, all’inizio di un periodo di dodici mesi, dietro preventivo pagamento, la riassegnazione, da parte dell’autorità competente o dell’organismo da essa designato, di quote individuali liberate definitivamente alla fine del precedente periodo di dodici mesi da altri produttori dietro versamento, in una o più rate annuali, di un’indennità pari al pagamento anzidetto;
c) centralizzare e controllare i trasferimenti di quote senza corrispondente trasferimento di terre;
d) prevedere, nel caso di un trasferimento di terre destinato a migliorare l’ambiente, la messa a disposizione del produttore che cede la terra ma che intende proseguire la produzione lattiera, della quota individuale in causa;
e) determinare, in base a criteri obiettivi, le regioni o le zone di raccolta all’interno delle quali sono autorizzati, allo scopo di migliorare la struttura della produzione lattiera, i trasferimenti definitivi di quote senza corrispondente trasferimento di terre;
f) autorizzare, dietro richiesta di un produttore all’autorità competente o all’organismo da essa designato, il trasferimento definitivo di quote senza corrispondente trasferimento di terre o viceversa, allo scopo di migliorare la struttura della produzione lattiera a livello dell’impresa o di consentire l’estensivizzazione della produzione.
2. Il paragrafo 1 può essere applicato a livello nazionale, al livello territoriale appropriato o nelle zone di raccolta specificate.
Art. 76 Trattenute di quote
1. Nel caso dei trasferimenti di cui agli articoli 74 e 75, gli Stati membri possono trattenere, per riversarla nella riserva nazionale, una parte delle quote individuali, in base a criteri obiettivi.
2. Se le quote sono state o sono trasferite ai sensi degli articoli 74 e 75 con o senza corrispondente trasferimento di terre in caso di affitto rurale o in altri casi aventi effetti giuridici analoghi, gli Stati membri possono decidere, in base a criteri obiettivi e allo scopo di assicurare che le quote siano attribuite esclusivamente ai produttori, che le quote di cui trattasi siano, in tutto o in parte, versate nella riserva nazionale, definendone le condizioni.
Art. 77 Aiuti per l'acquisizione di quote
La cessione, il trasferimento o l’assegnazione di quote a norma della presente sezione non possono beneficiare di alcun sostegno finanziario da parte delle autorità pubbliche direttamente connesso all’acquisizione di quote.
§ III. Superamento della quota
Art. 78 Prelievo sulle eccedenze
1.
Un prelievo sulle eccedenze è riscosso per il latte e i prodotti lattiero-caseari commercializzati in eccesso rispetto alla quota nazionale stabilita a norma della sottosezione II. Il prelievo è fissato a 27,83 EUR per 100 kg di latte.
Tuttavia per i periodi di dodici mesi che iniziano il 1o aprile 2009 e il 1o aprile 2010, il prelievo sulle eccedenze per consegne di latte superiori al 106 % della quota nazionale per le consegne applicabile al periodo di dodici mesi che inizia il 1o aprile 2008 è fissato a 150 % del prelievo di cui al secondo comma.
1 bis. In deroga al paragrafo 1, primo comma, per i periodi di dodici mesi che iniziano il 1o aprile 2009 e il 1o aprile 2010 ed esclusivamente per le consegne di latte, il prelievo sulle eccedenze è riscosso per il latte commercializzato in eccesso rispetto alla quota nazionale stabilita a norma della sottosezione II, ridotta delle quote individuali per le consegne confluite nella riserva nazionale in applicazione dell'articolo 75, paragrafo 1, lettera a), a decorrere dal 30 novembre 2009 e conservate nella medesima riserva fino al 31 marzo del corrispondente periodo di dodici mesi.
2. Gli Stati membri sono debitori verso la Comunità del prelievo sulle eccedenze risultante dai superamenti della quota nazionale, stabilita a livello nazionale e separatamente per le consegne e le vendite dirette, e lo versano, entro il limite del 99 % dell’importo dovuto, al FEAGA tra il 16 ottobre e il 30 novembre successivi al periodo di dodici mesi in questione.
2 bis. La differenza tra l'importo del prelievo sulle eccedenze risultante dall'applicazione del paragrafo 1 bis e quello risultante dall'applicazione del paragrafo 1, primo comma, è utilizzata dagli Stati membri per finanziare misure di ristrutturazione del settore lattiero-caseario.
3. Se il versamento di cui al paragrafo 1 non è stato effettuato entro la data fissata, e previa consultazione del comitato dei fondi agricoli, la Commissione detrae una somma equivalente al prelievo sulle eccedenze non versato dai pagamenti mensili ai sensi dell’articolo 14 e dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005. Prima di prendere la sua decisione la Commissione avverte lo Stato membro interessato, che esprime il suo punto di vista entro una settimana. L'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2040/2000 del Consiglio61 non si applica.
4. La Commissione determina le modalità di applicazione del presente articolo.
Art. 79 Contributo dei produttori al prelievo sulle eccedenze dovuto
Il prelievo sulle eccedenze è interamente ripartito, ai sensi degli articoli 80 e 83, tra i produttori che hanno contribuito a ciascun superamento delle quote nazionali di cui all’articolo 66, paragrafo 2. Fatto salvo l'articolo 80, paragrafo 3, e l’articolo 83, paragrafo 1, i produttori sono debitori verso lo Stato membro del pagamento del contributo al prelievo sulle eccedenze dovuto, calcolato ai sensi degli articoli 69, 70 e 80, per il semplice fatto di aver superato le rispettive quote di cui dispongono.
Per i periodi di dodici mesi che iniziano il 1o aprile 2009 e il 1o aprile 2010 ed esclusivamente per le consegne di latte, il prelievo sulle eccedenze è interamente addebitato, secondo le disposizioni degli articoli 80 e 83, ai produttori che hanno contribuito al superamento della quota nazionale stabilita in applicazione dell'articolo 78, paragrafo 1 bis.1
Art. 80 Prelievo sulle eccedenze per le consegne
1.
Per stabilire il computo finale del prelievo sulle eccedenze, i quantitativi consegnati da ciascun produttore sono aumentati o ridotti per tener conto delle eventuali differenze tra il tenore di grassi effettivo e il tenore di grassi di riferimento, applicando coefficienti e condizioni che devono essere stabiliti dalla Commissione.
A livello nazionale il prelievo sulle eccedenze è calcolato sulla somma delle consegne adeguate a norma del primo comma.
2.
3.
Il contributo di ciascun produttore al pagamento del prelievo sulle eccedenze è stabilito mediante una decisione dello Stato membro, dopo che è stata riassegnata o meno la parte inutilizzata della quota nazionale destinata alle consegne, proporzionalmente alle quote individuali a disposizione di ciascun produttore o secondo criteri obiettivi che dovranno essere fissati dagli Stati membri:
a) a livello nazionale in base al superamento della quota a disposizione di ciascun produttore;
b) oppure in un primo tempo a livello dell’acquirente e successivamente, se del caso, a livello nazionale.
Ove si applichi l'articolo 78, paragrafo 1, terzo comma, gli Stati membri, nello stabilire il contributo di ciascun produttore all'importo del prelievo sulle eccedenze dovuto in applicazione della percentuale superiore di cui a detto comma, assicurano che contribuiscano proporzionalmente a tale importo i produttori responsabili, in base a criteri oggettivi che saranno definiti dallo Stato membro.
Art. 81 Ruolo degli acquirenti
1. Gli acquirenti sono responsabili della riscossione presso i produttori dei contributi da essi dovuti a titolo del prelievo sulle eccedenze e versano all’organismo competente dello Stato membro, prima di una data e in base a modalità che devono essere stabilite dalla Commissione, l’importo di tali contributi che trattengono sul prezzo del latte pagato ai produttori responsabili del superamento o che, in mancanza di ciò, riscuotono con ogni altro mezzo appropriato.
2. Se un acquirente si sostituisce in tutto o in parte a uno o più altri acquirenti, le quote individuali di cui dispongono i produttori sono prese in considerazione per la parte restante del periodo di dodici mesi in corso, previa detrazione dei quantitativi già consegnati e tenuto conto del loro tenore di grassi. Il presente paragrafo si applica anche in caso di passaggio di un produttore da un acquirente a un altro.
3. Qualora nel periodo di riferimento i quantitativi consegnati da un produttore superino la quota di cui dispone, lo Stato membro in causa può decidere che l’acquirente trattenga a titolo di anticipo sul contributo del produttore al prelievo, secondo modalità determinate dallo Stato membro, una parte del prezzo del latte su ogni consegna di tale produttore che supera la quota di cui dispone per le consegne. Lo Stato membro può prevedere disposizioni specifiche che consentano agli acquirenti di trattenere tale anticipo qualora i produttori consegnino a più acquirenti.
Art. 82 Riconoscimento
La qualifica di acquirente è subordinata al riconoscimento preliminare da parte dello Stato membro in base a criteri che devono essere stabiliti dalla Commissione. Le condizioni che il produttore deve soddisfare e i dati che deve fornire in caso di vendita diretta sono stabiliti dalla Commissione.
Art. 83 Prelievo sulle eccedenze per le vendite dirette
1. In caso di vendite dirette il contributo di ciascun produttore al pagamento del prelievo sulle eccedenze è stabilito con decisione dello Stato membro, dopo che è stata riassegnata o meno la parte inutilizzata della quota destinata alle vendite dirette, al livello territoriale appropriato o a livello nazionale.
2. Gli Stati membri stabiliscono la base per il calcolo del contributo del produttore al prelievo sulle eccedenze dovuto per il quantitativo totale di latte venduto, ceduto o utilizzato per fabbricare i prodotti lattiero-caseari venduti o ceduti, applicando criteri fissati dalla Commissione.
3. Per stabilire il computo finale del prelievo sulle eccedenze non si tiene conto delle correzioni connesse al tenore di grassi.
4. La Commissione fissa le modalità e la data di pagamento del prelievo all’organismo competente dello Stato membro.
Art. 84 Importi pagati in eccesso o non pagati
1. Qualora, per le consegne o le vendite dirette, il prelievo sulle eccedenze sia dovuto e il contributo riscosso dai produttori sia superiore al prelievo, gli Stati membri possono:
a) destinare in tutto o in parte l’eccedenza riscossa al finanziamento delle misure di cui all’articolo 75, paragrafo 1, lettera a); e/o
b) ridistribuirla in tutto o in parte ai produttori che:
rientrano in categorie prioritarie stabilite dallo Stato membro in base a criteri obiettivi e a un termine determinato dalla Commissione, oppure
sono confrontati ad una situazione eccezionale risultante da una disposizione nazionale non avente alcun nesso con il regime delle quote per il latte e gli altri prodotti lattiero-caseari istituita dal presente capo.
2. Qualora il prelievo sulle eccedenze non sia dovuto, gli anticipi eventualmente riscossi dagli acquirenti o dallo Stato membro sono rimborsati entro la fine del periodo di dodici mesi successivo.
3. Se un acquirente non ha rispettato l’obbligo di riscuotere il contributo dei prodotti al prelievo sulle eccedenze a norma dell’articolo 81, lo Stato membro può riscuotere direttamente dal produttore gli importi non pagati, fatte salve le sanzioni che può applicare all’acquirente inadempiente.
4. Se il termine di pagamento non è rispettato dal produttore o dall’acquirente, a seconda dei casi, allo Stato membro sono versati interessi di mora, che devono essere fissati dalla Commissione.
Sezione III bis. Quote di fecola di patate
Sezione III bis. Quote di fecola di patate
Art. 84 bis Quote di fecola di patate
1. Agli Stati membri produttori di fecola di patate sono assegnate quote per la campagna di commercializzazione durante la quale si applica il regime di quote, conformemente all'articolo 204, paragrafo 5, e all'allegato X bis.
2. Ciascuno degli Stati membri produttori di cui all'allegato X bis ripartisce la propria quota tra le fecolerie affinché la utilizzino durante le campagne di commercializzazione considerate, in funzione delle sottoquote assegnate a ogni fecoleria nel 2007/2008.
3. Le fecolerie non debbono concludere contratti di coltivazione con i produttori di patate per un quantitativo di patate superiore a quello necessario per ottenere la quota di fecola loro assegnata ai sensi del paragrafo 2.
4. Eventuali quantitativi di fecola eccedenti la quota di cui al paragrafo 2 sono esportati tal quali dalla Comunità anteriormente al 1o gennaio successivo al termine della relativa campagna di commercializzazione. Per tali quantitativi non viene pagata alcuna restituzione all'esportazione.
5. Fatto salvo il paragrafo 4, una fecoleria può utilizzare, nel corso di una campagna di commercializzazione, oltre alla quota assegnatale per tale campagna, fino al 5 % della quota di cui dispone per la campagna successiva. In tal caso, la quota della campagna successiva è ridotta in proporzione.
6. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alla fecola di patate prodotta da fecolerie non soggette al paragrafo 2 del presente articolo e che acquistano patate per le quali i produttori non beneficiano dell'aiuto di cui all'articolo 77 del regolamento (CE) n. 73/2009 del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori61.
Sezione IV. Disposizioni procedurali relative alle quote nei settori dello zucchero, del latte e della fecola di patate
Art. 85 Modalità di applicazione
La Commissione adotta le modalità di applicazione delle sezioni da I a III bis, che possono riguardare in particolare:
a) le informazioni supplementari che le imprese riconosciute di cui all’articolo 57 devono fornire nonché i criteri per le sanzioni amministrative, le sospensioni e il ritiro di detto riconoscimento;
b) la fissazione e la comunicazione degli importi di cui all'articolo 58 e il prelievo sulle eccedenze di cui all'articolo 64;
c) le deroghe alle date fissate all’articolo 63.
d) in relazione alla sezione III bis, le fusioni, i mutamenti di proprietà e l'avviamento o la cessazione dell'attività commerciale delle fecolerie.
Sezione IV bis. Potenziale produttivo nel settore vitivinicolo
§ I. Impianti illegali
Art. 85 bis Impianti illegali posteriori al 31 agosto 1998
1. Ove applicabile, i produttori estirpano a loro spese le superfici impiantate a vite posteriormente al 31 agosto 1998 senza i corrispondenti diritti di impianto.
2. In attesa dell’estirpazione a norma del paragrafo 1, le uve e i prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici di cui al medesimo paragrafo possono essere messi in circolazione solo a fini di distillazione esclusivamente a spese del produttore. I prodotti ottenuti dalla distillazione non possono essere utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80 % vol.
3. Fatte salve, se del caso, precedenti sanzioni già imposte, gli Stati membri impongono sanzioni proporzionate alla gravità, alla portata e alla durata dell’inadempienza ai produttori che non hanno ottemperato a tale obbligo di estirpazione.
4. La scadenza del divieto transitorio di nuovi impianti il 31 dicembre 2015, fissata dall’articolo 85 octies, paragrafo 1, lascia impregiudicati gli obblighi di cui al presente articolo.
Art. 85 ter Regolarizzazione obbligatoria degli impianti illegali anteriori al 1o settembre 1998
1.
Ove applicabile, entro il 31 dicembre 2009 i produttori regolarizzano, mediante il versamento di una tassa, le superfici impiantate a vite anteriormente al 1o settembre 1998 senza i corrispondenti diritti di impianto.
Fatte salve le procedure nell’ambito della liquidazione dei conti, il disposto del primo comma non si applica alle superfici regolarizzate ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999.
2. La tassa di cui al paragrafo 1 è fissata dagli Stati membri. Essa equivale ad almeno il doppio del valore medio del corrispondente diritto di impianto nella regione di cui trattasi.
3. In attesa della regolarizzazione a norma del paragrafo 1, le uve e i prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici di cui al medesimo paragrafo possono essere messi in circolazione solo a fini di distillazione esclusivamente a spese del produttore. Questi prodotti non possono essere utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80 % vol.
4.
I produttori estirpano a loro spese le superfici impiantate illegalmente di cui al paragrafo 1 e non regolarizzate entro il 31 dicembre 2009 in conformità al medesimo paragrafo.
Gli Stati membri impongono sanzioni, proporzionate alla gravità, alla portata e alla durata dell’inadempienza, ai produttori che non ottemperano a tale obbligo di estirpazione.
In attesa dell’estirpazione di cui al primo comma si applica, mutatis mutandis, il paragrafo 3.
5. La scadenza del divieto transitorio di nuovi impianti il 31 dicembre 2015, fissata dall’articolo 85 octies, paragrafo 1, lascia impregiudicati gli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4.
Art. 85 quater Verifica di non circolazione o distillazione
1. In relazione all’articolo 85 bis, paragrafo 2, e all’articolo 85 ter, paragrafi 3 e 4, gli Stati membri richiedono prova della non circolazione dei prodotti in questione o, qualora tali prodotti siano distillati, la presentazione di contratti di distillazione.
2. Gli Stati membri verificano la non circolazione e la distillazione di cui al paragrafo 1. Essi impongono sanzioni in caso di inadempienza.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le superfici soggette all’obbligo di distillazione e i corrispondenti volumi di alcole.