Codice della navigazione
Testo in vigore al
Art. 551 Trasferimento del privilegio
1. Il trasferimento del credito privilegiato produce anche il trasferimento del privilegio.
Sezione II. Dei privilegi sulla nave e sul nolo
Art. 552 Privilegi sulla nave e sul nolo
1. Sono privilegiati sulla nave, sul nolo del viaggio durante il quale e' sorto il credito, sulle pertinenze della nave e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l'inizio del viaggio:
1° le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi sulla nave o per il processo di esecuzione; i diritti di ancoraggio, di faro, di porto e gli altri diritti e le tasse della medesima specie; le spese di pilotaggio; le spese di custodia e di conservazione della nave dopo l'entrata nell'ultimo porto;
2° i crediti derivanti dal contratto di arruolamento o di lavoro del comandante e degli altri componenti dell'equipaggio;
3° i crediti per le somme anticipate dall'amministrazione della marina mercantile o della navigazione interna ovvero dall'autorita' consolare per il mantenimento ed il rimpatrio di componenti dell'equipaggio; i crediti per contributi obbligatori dovuti ad istituti di previdenza e di assistenza sociale per la gente di mare e per il personale della navigazione interna;
4° le indennita' e i compensi di assistenza e di salvataggio e le somme dovute per contribuzione della nave alle avarie comuni;
5° le indennita' per urto o per altri sinistri della navigazione, e quelle per danni alle opere dei porti, bacini e vie navigabili; le indennita' per morte o per lesioni ai passeggeri ed agli equipaggi e quelle per perdite o avarie del carico o del bagaglio;
6° i crediti derivanti da contratti stipulati o da operazioni eseguite in virtu' dei suoi poteri legali dal comandante, anche quando sia armatore della nave, per le esigenze della conservazione della nave ovvero per la continuazione del viaggio.
Art. 553 Surrogazione dell'indennita' alla nave e al nolo
1. Se la nave e' perita o deteriorata o il nolo e' in tutto o in parte perduto, sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati indicati nell'articolo precedente:
a) le indennita' per danni materiali sofferti dalla nave e non riparati o per perdita di nolo;
b) le somme dovute per contribuzione alle avarie comuni sofferte dalla nave, in quanto queste costituiscano danni materiali non riparati ovvero perdite di nolo;
c) le indennita' e i compensi per assistenza prestata fino al termine del viaggio, dedotte le somme attribuite alle persone al servizio della nave.
2. Non sono invece vincolati al pagamento dei crediti privilegiati le indennita' di assicurazione, ne' i premi, le sovvenzioni o altri sussidi dello Stato.
Art. 554 Estensione del privilegio sul nolo a favore dell'equipaggio
1. Il privilegio stabilito a favore dell'equipaggio si estende a tutti i noli dovuti per i viaggi eseguiti nel corso di uno stesso contratto di arruolamento o di lavoro.
Art. 555 Concorso di privilegi relativi a piu' viaggi
1. I crediti privilegiati dell'ultimo viaggio sono preferiti a quelli dei viaggi precedenti.
2. Tuttavia i crediti derivanti da un unico contratto di arruolamento o di lavoro comprendente piu' viaggi concorrono tutti nello stesso grado con i crediti dell'ultimo viaggio.
Art. 556 Graduazione dei privilegi
1. I crediti relativi ad un medesimo viaggio sono privilegiati nell'ordine in cui sono collocati nell'articolo 552.
2. I crediti compresi in ciascuno dei numeri dell'articolo 552 concorrono fra loro, in caso di insufficienza del prezzo, in proporzione del loro ammontare.
3. Tuttavia, nel caso indicato dal comma precedente, le indennita' per danni alle persone, previste nel numero 5 di detto articolo, hanno preferenza sulle indennita' per danni alle cose, nello stesso numero previste.
4. I crediti indicati nei numeri 4 e 6, in ciascuna delle rispettive categorie, sono graduati con preferenza nell'ordine inverso delle date in cui sono sorti.
5. I crediti dipendenti dal medesimo avvenimento si reputano sorti contemporaneamente.
Art. 557 Esercizio del privilegio sulla nave e sul nolo
1. I crediti privilegiati seguono la nave presso il terzo proprietario.
2. Il privilegio sul nolo puo' essere esercitato finche' il nolo e' dovuto ovvero la somma si trova presso il comandante o il raccomandatario.
Art. 558 Estinzione dei privilegi
1. I privilegi si estinguono, oltre che per la estinzione del credito, con lo spirare del termine di un anno, ad eccezione di quelli riguardanti i crediti indicati nell'articolo 552, n. 6, i quali si estinguono alla scadenza del termine di centottanta giorni.
2. Il termine decorre per i privilegi dei crediti per assistenza o salvataggio dal giorno in cui le operazioni sono terminate; per i privilegi delle indennita' dovute in seguito ad urto o ad altri sinistri nonche' di quelle per lesioni personali, dal giorno in cui il danno e' stato prodotto; per il privilegio relativo alla perdita o alle avarie del carico o dei bagagli, dal giorno della riconsegna o da quello in cui la riconsegna avrebbe dovuto aver luogo; per il privilegio dei crediti derivanti da contratti stipulati o da operazioni eseguite dal comandante per la conservazione della nave o per la continuazione del viaggio, dal giorno in cui il credito e' sorto; per il privilegio derivante dal contratto di arruolamento o di lavoro dal giorno dello sbarco del componente dell'equipaggio nel porto di assunzione, successivamente all'estinzione del contratto. In tutti gli altri casi, il termine decorre dal giorno della esigibilita' del credito.
3. La facolta' di chiedere anticipi o acconti non ha per effetto di far considerare come esigibili i crediti di cui al n. 2 dell'articolo 552.
4. I termini suddetti sono sospesi finche' la nave gravata di privilegi non abbia potuto essere sequestrata o pignorata nelle acque territoriali del Regno; ma tale sospensione non puo' oltrepassare i tre anni dal giorno in cui il credito e' sorto.
Art. 559 Altre cause d'estinzione dei privilegi
1. I privilegi sulla nave si estinguono altresi':
a) con il decreto di cui all'articolo 664 nel caso di vendita giudiziale della nave;
b) col decorso del termine di sessanta giorni nel caso di alienazione volontaria.
2. Questo termine decorre dalla data della trascrizione dell'atto di alienazione, se la nave si trova al tempo della trascrizione nella circoscrizione dell'ufficio in cui e' iscritta, e dalla data del suo ritorno nella detta circoscrizione, se la trascrizione dell'alienazione e' fatta quando la nave e' gia' partita.
Art. 560 Nave esercitata da armatore non proprietario
1. Le disposizioni di questo capo non si applicano nel caso che la nave sia esercitata da un armatore non proprietario, che ne abbia acquistata la disponibilita' in seguito ad un atto illecito, quando il creditore sia di cio' a conoscenza.
Sezione III. Dei privilegi sulle cose caricate
Art. 561 Privilegi sulle cose caricate
1. Sono privilegiati sulle cose caricate:
1° le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi sulle cose o per il processo di esecuzione;
2° i diritti doganali dovuti sulle cose nel luogo di scaricazione; 3° le indennita' e i compensi di assistenza e di salvataggio e le somme dovute per contribuzione alle avarie comuni;
4° i crediti derivanti da contratto di trasporto, comprese le spese di scaricazione, e il fitto dei magazzini nei quali le cose scaricate sono depositate;
5° le somme di capitale e di interessi dovute per le obbligazioni contratte dal comandante sul carico nei casi previsti nell'articolo 307.
2. I crediti indicati nei numeri precedenti sono preferiti a quelli garantiti da pegno sulle cose caricate.
Art. 562 Surrogazione delle indennita' alle cose caricate
1. Se le cose caricate sono perite o deteriorate, le somme dovute per indennita' della perdita o delle avarie, comprese quelle dovute dagli assicuratori, sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati indicati nell'articolo precedente, a meno che le somme medesime vengano impiegate per riparare la perdita o le avarie.
Art. 563 Graduazione e concorso dei privilegi
1. I crediti privilegiati sulle cose caricate prendono grado nell'ordine nel quale sono collocati nell'articolo 561.
2. I crediti indicati nei numeri 3 e 5 sono graduati, in ciascuna delle rispettive categorie, nell'ordine inverso delle date nelle quali sono sorti.
3. I crediti indicati negli altri numeri sono graduati, in ciascuna delle rispettive categorie, nell'ordine inverso delle date solo quando sono sorti in porti diversi.
Art. 564 Estinzione dei privilegi
1. I privilegi sulle cose caricate si estinguono se il creditore non intima opposizione al comandante ovvero non esercita l'azione entro quindici giorni dalla scaricazione e prima che le cose scaricate siano passate legittimamente a terzi.
Capo II. Della ipoteca
Art. 565 Concessione d'ipoteca su nave
1. Sulla nave puo' solo concedersi ipoteca volontaria.
2. La concessione d'ipoteca deve farsi, sotto pena di nullita', per atto pubblico o per scrittura privata, contenente la specifica indicazione degli elementi di individuazione della nave.
Art. 566 Ipoteca su nave in costruzione
1. L'ipoteca puo' essere concessa anche su nave in costruzione. Essa puo' essere validamente trascritta dal momento in cui e' presa nota della costruzione nel registro delle navi in costruzione.
Art. 567 Pubblicita' dell'ipoteca
1. Per gli effetti previsti dal codice civile, l'ipoteca su nave o su carati di nave deve essere resa pubblica mediante trascrizione nella matricola e annotazione sull'atto di nazionalita' se trattasi di nave maggiore, e mediante trascrizione nel registro di iscrizione se trattasi di nave minore o di galleggiante.
2. L'ipoteca su nave in costruzione e' resa pubblica mediante trascrizione nel registro delle navi in costruzione.
3. Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti per i quali il codice civile richiede l'iscrizione.
Art. 568 Ufficio competente
1. La pubblicita' deve essere richiesta all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, o a quello presso il quale e' tenuto il registro delle navi in costruzione.
2. Tuttavia per le navi maggiori la pubblicita' puo' essere richiesta alle autorita' indicate nell'articolo 251.
Art. 569 Documenti per la pubblicita' dell'ipoteca
1. Chi domanda la pubblicita' dell'ipoteca deve presentare all'ufficio competente i documenti previsti dall'articolo 2839 del codice civile.
2. La nota deve enunciare:
a) il nome, la paternita', la nazionalita', il domicilio o la residenza e la professione del creditore e del debitore. Per le obbligazioni all'ordine o al portatore si applica inoltre il disposto degli articoli 2831, 2839, n. 1, del codice civile;
b) il domicilio eletto dal creditore nel luogo nel quale e' l'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante;
c) la indicazione del titolo, la sua data e il nome del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto o autenticato;
d) l'importo e la valuta della somma per la quale e' fatta la trascrizione;
e) gli interessi e le annualita' che il credito produce;
f) il tempo dell'esigibilita' del credito, direttamente o mediante richiamo al titolo;
g) gli elementi di individuazione della nave.
3. Se la richiesta di pubblicita' si riferisce ad una nave maggiore, il richiedente deve inoltre esibire l'atto di nazionalita', perche' su questo sia eseguita la prescritta annotazione. Nel caso che tale esibizione non sia possibile, perche' la nave si trova fuori del porto di iscrizione, si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 255.
Art. 570 Esecuzione della pubblicita'
1. La pubblicita' si esegue dall'ufficio nei modi stabiliti nell'articolo 256.
Art. 571 Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni
1. Nel concorso, di piu' atti resi pubblici a norma degli articoli precedenti nonche' in caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull'atto di nazionalita', si applica il disposto dell'articolo 257.