Sez. 2, Sentenza n. 22385 del 05/09/2008 (Rv. 604425 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE | Impugnazione principale - Inammissibilità - Impugnazione incidentale tardiva - Perdita di efficacia - Limiti - Fattispecie in tema di appello principale dichiarato inammissibile per valutazioni di merito.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE
La norma dell'art. 334, secondo comma, cod. proc. civ. - in base al quale, se l'impugnazione principale viene dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia - trova applicazione nei soli casi di inammissibilità dell'impugnazione in senso proprio, per mancata osservanza del termine per impugnare ovvero degli adempimenti richiesti dalla legge processuale a pena di inammissibilità (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di secondo grado che, dichiarando l'inammissibilità dell'appello principale in conseguenza dell'inammissibilità della proposizione della domanda proposta dall'appellante, in quanto coperta da giudicato, aveva ugualmente esaminato il merito, ed accolto l'appello).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 343
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)